Una volta per tutte.
Ritengo che le cine/foto riprese se non destinate a fini probatori debbano essere ritenute illegali ai sensi degli artt. 114 CPP e 684 cp.
La perquisizione e' un atto di indagine a mio parere non divulgabile perché invasivo della privacy dell'indagato, del luogo ove egli vive, che può solo venire documentato per immagine, onde dimostrare la corretta applicazione delle procedure, ma solo in sede di indagine, non al di fuori di essa.
Particolarmente biasimevole e' poi a mio avviso il malcostume delle conferenze stampa, fatte sol per promozione di magistratura e forze dell'ordine a scapito dei cittadini indagati, che vengono sputtanati e magari, in seguito, assolti.
Sfiora addirittura il ridicolo il posare a fianco di pante sequestrate, di danari, di armi da fuoco, che vengono esibiti come patetici trofei .
L'opinione pubblica ricorderà sempre l'arresto, mai l'eventuale assoluzione.
D'altronde magistratura e ff.oo. Si sono premurati di prevedere norme che contengono sanzioni ridicole per la divulgazione di atti processuali, così da non rischiare quasi nulla.
Noi avvocati non siamo affatto decisivi ed i nostri clienti sono terrorizzati da un possibile ulteriore contenzioso con i giudici, sicché.......



Thanks:
Mi piace:
Non mi piace: 

Rispondi Citando

