Quarta Sezione Corte di Cassazione, sent. 31274/13 – ud. 4 aprile 2013/22 luglio 2013 -.
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 5° dell’art. 73 dpr 309/90 appare incompatibile con l’aggravante contenuta nell’art. 80 comma 1 lett. B) – cessione a minore -.
Il giudizio di effettiva e specifica sussistenza di quest’ultima circostanza determina la sua prevalenza, anche in presenza di episodi di cessione di quantitativi assolutamente modici di sostanze stupefacenti, i quali potrebbero, di per sé, legittimare l’applicazione dell’attenuante.
E’ questo il principio statuito dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 31274/13 – ud. 4 aprile 2013 – pubblicata lo scorso 22 luglio.
Si tratta di un indirizzo che sembrerebbe, prima facie, disattendere e riformare, in senso fortemente restrittivo, la posizione a suo tempo assunta dalle SS.UU., le quali con la sentenza 24 giugno 2010, n. 35737, (P.M. in www.leggiditalia.it e Giur. It., 2011, 6, 1372 nota di PAVESI) avevano stabilito che “L'aggravante della cessione di sostanza stupefacente a persona minore di età non è incompatibile con l'attenuante del fatto di lieve entità, con cui è oggetto di bilanciamento nell'ambito di un giudizio di globale valutazione della fattispecie” .
Un’attenta valutazione della sentenza pare, però, smentire questa tesi.
I giudici di legittimità – pur rifacendosi ad un orientamento contrario, già palesato [cfr. ex plurimis Cass. pen. Sez. VI Sent., 29 gennaio 2008, n. 20663 (rv. 240057), C.S.] , – hanno, infatti, incentrato la propria attenzione sul paradigma dell’effettiva offensività oggettiva della condotta tenuta.
Tale carattere, non a caso, costituisce il fondamento (direi l’archetipo) strutturale della circostanza attenuante ad effetto speciale della “lieve entità”.
L’istituto in parola , infatti, presuppone che la valutazione finale e complessiva del comportamento illecito, debba e possa essere ricondotta a termini di minimale offensività, cioè ad un pericolo – che seppure non può essere trascurabile – risulti, però, indubbiamente privo di profili di rilievo.
I parametri contenuti nel comma 5° - intesi sia attraverso una visione parcellizzata, che considerati tramite una visione globale – devono, quindi, esprimere una pericolosità (e suscitare un allarme) sociale che possa essere collocata al livello più basso possibile.
Se dunque – come recentemente riaffermato dalla Corte di Appello di Lecce, (sentenza 12 marzo 2013, Pa.Gi. e altri in www.leggiditalia.it ) – “…la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità impone l'accertamento in ordine alla trascurabile offensività della fattispecie, sia in relazione all'oggetto materiale del reato, ovvero alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia in relazione all'azione, quanto a mezzi, modalità e circostanze della stessa…”, appare altrettanto evidente che nell’ipotesi in cui anche uno solo tra gli indici previsti dalla norma risulti negativamente connotato, esorbitando – all’esito dell’esame del giudicante - i limiti di offensività previsti, esso risulta assorbente ed ogni altra considerazione resta priva di incidenza.
E’, peraltro, necessario, che il giudice operi una comparazione preliminare, fra gli opposti elementi di fatto e di diritto, che involga anche la circostanza attenuante in esame.
Nella fattispecie, la cessione – peraltro ripetuta nel tempo – di quantitativi obbiettivamente modesti, [valutati sia nella loro individualità, che nella complessività che deriva dalla loro somma (un totale di gr. 30 di hashish)], non ha potuto assumere carattere di positivo rilievo.
La contestuale violazione del precetto contenuto nell’art. 80 comma 1 lett. b) (cessione minore) ha costituito, a propria volta, ad avviso della Quarta Sezione, circostanza assolutamente decisiva di segno opposto.
E’ evidente, quindi, ad avviso di chi scrive, che l’orientamento della sentenza in commento, ad un approfondito esame, non pare, affatto, dissonante dall’insegnamento delle SS.UU., in quanto nella citata pronunzia 24 giugno 2010, n. 35737, si afferma la compatibilità dell'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età con l'attenuante del fatto di lieve entità, ma solo a livello potenziale di astrattezza giuridica e fattuale.
Tale concessione, determina la conseguenza ovvia e necessitata che il giudice deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza .
Come sottolineato, il caso che ci occupa evidenzia un vaglio negativo che si rivolge ad uno dei parametri di riferimento (modalità dell’azione), che presenta un connotato di decisività assolutamente pari a quella di tutti gli altri.
Esso, come anticipato, consiste di un duplice aspetto.
La cessione di quantitativi modici di stupefacenti (che di per sé non pare ostativa alla configurazione dell’attenuante) è, però, avvenuta nei confronti di un destinatario minore di età e per il tramite di un’azione che è stata reiterata nel tempo.
Da ciò un allarme sociale che eccede il confine della minima offensività e che risulta incompatibile con un giudizio di lievità dell’entità del fatto.
Una simile situazione, comporta, dunque, ineluttabilmente la non configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990.