La sospensione condizionale della pena può essere concessa non più di due volte e la complessiva sanzione detentiva, che fruisca di tale beneficio non deve superare i due anni (rimane esclusa la pena pecuniaria).
Se la persona condannata non commette reati per 5 anni (se delitti) o 2 anni (se contravvenzioni), una volta maturato il termine, può essere avanzata richiesta di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza.
Se la condanna è patteggiata basta chiedere (ai sensi dell'art. 445/1 cpp) la richiesta di cancellazione.
Spero di aver ben interpretato la sua domanda