La notizia della fissazione, per il prossimo 12 febbraio, dell'udienza di discussione – innanzi alla Corte Costituzionale – della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Roma ( con ordinanza dello scorso 23 gennaio), in relazione a plurimi aspetti del DPR 309/90 (che regola la materia degli stupefacenti) ha suscitato – in tutta evidenza - molto fermento ed attesa.
E', infatti, pacifico che un'eventuale decisione di accoglimento delle varie eccezioni proposte potrebbe schiudere prospettive di elevata novità.
Tale eventualità imporrebbe - con il ritorno al regime antecedente al 2006 (anno in cui fu introdotta la modifica portata nella L. 49/2006 cd. FINI-GIOVANARDI) – indubbiamente un celere intervento legislativo che innovasse la struttura obsoleta del DPR 309/90.
Per meglio comprendere cosa effettivamente possa succedere nel giudizio dinanzi alla Consulta, vanno passate in rassegna alcune possibilità .
In primo luogo, si deve ricordare che le questioni sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale sono, in sintesi, sostanzialmente due.
1)La prima attiene al contrasto rilevato fra l'art. 73 comma 1 bis dpr 309/90, da un lato, e, gli artt. 3, 24, 27 Cost., in relazione alla intervenuta parificazione sul piano sanzionatorio delle droghe legge (ad es. cannabis) e delle droghe pesanti (ad es. cocaina ed eroina).
L'eccezione, in proposito, è estremamente specifica.
Essa, infatti, si duole della circostanza che appare opzione del tutto illogica ed irragionevole, che condotte, concernenti sostanze tra loro assolutamente differenti e suscettibili di produrre effetti psicoattivi di gran lunga differenti e di diversa gravità, vengano sanzionate nella medesima misura.
2) La seconda, invece, si sofferma sul conflitto insorto fra il DL. 272/2005 convertito nella L. 49/2006 – che modifica il dpr 309/90 - e l'art. 77 comma 2° Cost. .
Questa ulteriore eccezione, a propria volta, investe tutta la legge FINI-GIOVANARDI, contestando la correttezza della procedura adottata dal Governo e dal Parlamento dell'epoca, per la modifica della normativa sugli stupefacenti, in quanto ad un esame del procedimento risulterebbero mancati i requisiti di necessità ed urgenza che l'art. 77 della Cost. richiede.
Non tutti, infatti, sanno che la legge 49/2006 venne approvata con inusitata (e sospetta) urgenza e velocità.
Essa venne inserita – ingiustificatamente - in un più ampio provvedimento normativo di finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino, adottato nella forma del Decreto-legge, che fu convertito in legge a colpi di voti di fiducia (senza quindi un percorso valutativo adeguato).
Se si pensa che attualmente, per valutare alcune proposte legislative di modifica del DPR 309/90 (le quali appaiono assolutamente inadeguate, per non dire peggio) la relativa commissione Parlamentare sta procedendo, con tempi assai lenti e calmi, all'audizione conoscitiva di qualsiasi soggetto sia ritenuto utile (ammettendo, ormai, così veramente chiunque), ci si renderà conto dell'arbitrarietà della procedura a sua tempo adottata.
Ad ogni buon conto, in concreto, uno dei principali quesiti che viene posto riguarda quali conseguenze potrebbero insorgere dalla possibilr pronunzia di incostituzionalità
a) per chi già stia scontando una pena a causa di quella legge o sia in attesa di scontarla e, quindi sia stato giudicato con sentenza definitiva;
b) per chi abbia in corso un procedimento penale non ancora definito.
Nel primo caso, la personae è evidente stata già condannata in via definitiva.
Il fatto che la sentenza sia divenuta irrevocabile, perchè esauriti tutti i gradi di giurisdizione, preclude, quindi, qualsiasi possibilità di effetto modificativo in meglio di un'eventuale pronunzia favorevole in favore del condannato (art. 2 comma 4 c.p.).
Tale principio si applica, dunque, sia che la pena risulti in corso di esecuzione, sia che debba essere ancora effettivamente scontata.
Si deve, infatti, tenere conto che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità riguarderebbe la pena da applicare in relazione a specifici reati e non già la sussistenza giuridica di uno o più reati.
Nel secondo caso, invece, l'imputato/indagato può chiedere (e deve ottenere) la sospensione del procedimento in corso, in quanto il citato articolo 2 comma 3 cp, come si è detto, non si applica solo a sentenze irrevocabili.
Questa opportunità, quindi, appare compatibile anche con giudizi di secondo grado, od anche giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per completezza di informazione, si deve sottolineare che i maggior i vantaggi derivabili da una possibile declaratoria di incostituzionalità, verranno fruiti da coloro che siano indagati/imputati per reati concernenti la cannabis.
Per costoro la incostituzionalità del sistema sanzionatorio introdotto con la l. 49/2006 comporterebbe il ripristino di una pena che andrebbe da 2 a 6 anni di reclusione (oltre alla multa), mentre, per paradosso la pena riguardante le droghe pesanti (se si ripristinasse il regime anteriore alla l. 49/2006) sarebbe meno favorevole di quella attuale, in quanto in precedenza era prevista da un minimo di 8 ad un massimo di 20 anni.
In relazione alle condotte relative alle droghe pesanti, quindi, salvo quei reati commessi in futuro (che verrebbero sanzionati nuovamente con il regime ante 2006), rimarrebbe più favorevole la pena prevista dalla FINI-GIOVANARDI che fissa la pena del comma 1 dell'art. 73 da 6 a 20 anni.