Desidero riagganciarmi al commento di ieri per fornire una sommaria indicazione metodologica ulteriore in tema di coltivazione, che potremo, magari privatamente, approfondire.
Vorrei fare presente che in caso di sequestro di piante di canapa, un elemento che deve essere privilegiato è quello dell'accertamento della tipologia specifica dell'arbusto.
Vale a dire, che non può essere sufficiente che le ff.oo. dichiarino empiricamente che si tratta di piante di canapa, perchè il reato sia accertato ed un eventuale arresto sia legittimamente operato.
Stando, infatti, all'orientamento della Cassazione di cui alla sentenza 13 novembre 2013, è necessario, anche al fine di valutare un 'ipotetica idoneità - peraltro opinabile e che continuo a contestare - delle piante a produrre sostanze stupefacenti, che venga accertata concretamente la circostanza relativa la fatto che le stesse siano (o meno) riconducibili alla categoria delle femmine o dei maschi oppure degli ermafroditi.
La circostanza che solo le prime, a differenza dei secondi, sono in grado di produrre un THC ad effetto stupefacente, costituisce elemento che giustifica l'accertamento in questione.
Tutti voi sapete che la differenza di sesso tra le piante, ove non si dia corso ad un'immediata perizia, che usualmente non è possibile svolgere nell'immediatezza del sequestro, non può essere accertata se non da esperti botanici e certamente non dai Carabinieri all'impronta.
Dunque, è necessario eccepire espressamente tale aspetto, chiedere espressamente un'immediata verifica, così che un eventuale arresto del coltivatore, effettuato in assenza di certezza dell'appartenenza della pianta alla categoria botanica atta a produrre cannabis, potrebbe apparire illegittimo.