Desidero segnalarvi un'importantissima sentenza, in via di pubblicazione della Corte di Cassazione che ha stabilito che (a seguito della modifica del regime della lieve entità da circostanza attenuante a reato autonomo) la prescrizione della nuova ipotesi di reato del comma 5 dell'art. 73 non sia più commisurata sulla pena prevista dall'art. 73 comma 1 (dunque da 20 - termine breve -a 25 anni -termine lungo -, salvo ulteriori aumenti per ipotesi di recidiva), bensì venga ridotta a 6 - termine breve - oppure a 8 anni - termine lungo - con effetto retroattivo.
Vale, quindi, a dire che questo computo più favorevole di prescrizione si applica anche a casi che si siano verificati precedentemente all'entrata in vigore del d.l. 146 del 23 dicembre 2013.
Una buona notizia!
STUPEFACENTI – FATTO DI LIEVE ENTITA’ – NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 73, COMMA 5, D.P.R. N. 309 DEL 1990, INTRODOTTA DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146
– IPOTESI AUTONOMA DI REATO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE – TERMINE DI PRESCRIZIONE DI SEI ANNI – APPLICABILITÀ ANCHE AI FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - SUSSISTENZA Con sentenza emessa l’8 gennaio 2014 – di cui è stata fornita l’informazione provvisoria – la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, configura un titolo autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni contenute nel medesimo art. 73, precisando che il più breve termine di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 comma 1 cod. pen., debba applicarsi anche retroattivamente, a norma dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.