Citazione Originariamente Scritto da the.pitbull Visualizza Messaggio
Cosa comporterebbe questo? Una riduzione di pena, a chi condannato anche precedentemente?
Questo orientamento comporta la conseguenza che il tempo prescrivere il reato viene congruamente ridotto e viene finalmente rapportato all'effettiva portata criminosa della vicenda.
Prescrivere significa, in sintesi,che il giudice pur riconoscendo la colpevolezza dell'imputato, non pronunzia, però, nei di lui confronti una sentenza di condanna, e non applica una pena in concreto, perchè, al momento della pronunzia della sentenza, è trascorso troppo tempo dalla data di commissione del fatto-reato.
Sino ad oggi, anche se la condotta od il fatto illecito, concernente gli stupefacenti, fossero stati considerati modesti o di scarso rilievo - e dunque fosse stata riconosciuta la lieve entità del comma 5 dell'art. 73, con riduzione di pena rispetto all'ipotesi ordinaria - i termini di prescrizioni rimanevano, comunque, quelli (lunghissimi) del comma 1.
Si trattava di una conseguenza ingiusta, ma ineccepibile, purtroppo, perchè direttamente consequenziale alla natura della lieve entità, che era stata concepita dal legislatore come circostanza attenuante.
Ora, tale conseguenza non è più applicabile e vi è un rapporto di corretta proporzionalità fra fatto e prescrizione.