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Discussione: novità giurisprudenziali

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    Con la sentenza 1251/14, la Sesta Sezione della Suprema Corte interviene nuovamente sul tema della detenzione ad uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti.
    Lo fa, attraverso l'annullamento di una duplice pronunzia di condanna dei giudici di merito di Catania, che avevano ritenuto – nei due gradi di giudizio – che la detenzione di tre dosi di marjiuana legittimasse una affermazione di responsabilità ed una condanna per la violazione del comma 1 ed 1 bis dell'art. 73 dpr 309/90.
    I principi esposti dal Supremo Collegio appaiono chiari ed univoci.
    In primo luogo (ed in relazione alla errata affermazione di rilevanza penale della condotta detentiva) si osserva che appare dirimente, per la pronunzia di annullamento della sentenza, l'adempimento dell'onere di allegazione che compete all'imputato.
    Nella fattispecie tale onere era stato assolto, tramite la dimostrazione dello stato di dipendenza da droghe del minore imputato – circostanza di cui, invece, i giudici distrettuali non solo non avevano dato atto, ma che, incomprensibilmente avevano negato -.
    In presenza di un quantitativo assai modesto – come quello del caso di specie – la prova dello stato di assuntore dell'imputato costituisce elemento significativo per ritenere acclarata la destinazione a fini personali dello stupefacente.
    In secondo luogo, i giudici di legittimità si soffermano sul concetto di lieve entità, escluso dalla Corte di merito sulla base della presunzione che l'imputato svolgesse un'attività di spaccio non occasionale ed episodica.
    Tale presunzione si fondava sia sul rinvenimento dello stupefacente, che sul possesso – da parte dell'imputato – di 120 euro (somma definita dalal sentenza di Appello “importante”).
    La Corte, invocando l'uso di criteri di proporzionalità e ragionevolezza fra offensività del fatto e pena inflitta, ha censurato l'indirizzo assunto dalla Corte di Appello, sul presupposto della compatibilità fra fatto lieve e l'attività di spaccio non occasionale, in quanto il dpr 309/90 prevede l'ipotesi del comma 6 dell'art. 74 (associazione per delinquere per fatti di lieve entità).
    Questa espressa previsione normativa suppone, infatti, una struttura illecita che operi con una sua continuità e stabilità, requisiti propri della non occasionalità.
    Dunque, nel caso di specie, è proprio la specifica lettera della legge che smentisce l'assunto dei giudici.
    Si parono, quindi, per l'imputato prospettive sia di assoluzione, che, in ipotesi negativa di inflizione di una pena minima.
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