Non vorrei che, come già avvenuto in precedenza, si vendessero per sicuri, quelli che sono auspici.
Tutti i provvedimenti della PA possono essere impugnati, è, però, necessario verificare il singolo caso concreto per evitare illusioni e, soprattutto, spese che si rivelano inutili.
Io credo che prima ancora che impugnare il provvedimento del Prefetto reso dopo il colloquio ai sensi dell'art. 75, possa, invece, essere utile - quando si riceve avviso notificato dell'apertura di un procedimento amministrativo - presentare delle memorie scritte, (si ha tempo 30 giorni) fornendo, così elementi di valutazione all'organo prefettizio, che deve considerarle e decidere tenendo conto delle stesse.
Se l'organo, pertanto, decide senza tenerne in debito conto le osservazioni difensive tempestivamente prodotte, si è già creato un primo motivo per valutare (dico valutare) la possibilità di proporre un eventuale ricorso.
Si ricordi che la decisione interviene, dopo, il colloquio, quindi, in un'ottica di prevenzione, consiglio di andare a colloquio preparati adeguatamente, perchè è dal contatto diretto che derivano gli esiti (favorevoli o contrari).
Credo, invece, che nella stragrande maggioranza dei casi il ricorso contro la revisione risulti inutile (non escludo però che talun caso possa presentare profili di specificità, tali da potere permettere di ottenere un risultato positivo, si tratta però di ECCEZIONI!).
Quanto alla successiva decisione della Commissione Medica Provinciale, certamente deve essere valutata sempre sul piano della congruità della motivazione. Ma anche in questo caso sarei molto prudente, prima di sostenere la opportunità del ricorso in tutti i casi.
Se la persona interessata è stata assolta in sede penale, io purtroppo, non credo che questo risultato possa essere decisivo.
L'assoluzione, infatti, spesso interviene perchè il giudice esclude che sia stata raggiunta la prova che l'imputato guidasse al momento del controllo delle ff.oo. sotto l'effetto di stupefacenti.
Tale giudizio deriva, però, solo perché la positività del singolo al controllo non permette di individuare il reale momento assuntivo dello stupefacente.
Rimane, così, il fatto che l'accertamento dei liquidi biologici o ematici dimostra, comunque, l'uso (anche se pregresso).
L'uso, dunque, può comportare le conseguenze che sono state indicate sinora.
Siate, dunque, estremamente diffidenti, nel caso di promesse di risultati eclatanti o di esortazioni ad adire l'Autorità giudiziaria, perchè per iniziare un'azione giudiziaria del genere, bisogna avere chiari gli obbiettivi da perseguire, ma, soprattutto, la estrema aleatorietà di quei risultati, che vengono spesso venduti come certi.![]()