Riporto un articolo dell'avv. Fabio Valcanover pubblicato su Aduc
La Avvocatura si è costituita in giudizio, per la legge Fini-Giovanardi sulla droga, con una memoria che eccepisce la inammissibilità della questione per non rilevanza concreta, potendo il Giudice a quo applicare il 5° comma dell’art. 73 DPR 309/1990 (attenuante allora, ora figura autonoma di reato), e la palese infondatezza.
In merito, in quest’atto introduttivo, ancora interlocutorio, riservandosi di produrre ampia memoria, l’Avvocatura si presenta alla Corte sostenendo che le disposizioni introdotte con L. 49/2006 “appaiono assolutamente coerenti con la premessa al decreto legge in questione, in cui è menzionata la straordinarietà e l’urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva, appare indubbia l’omogeneità della loro ratio rispetto a quella che ispira le disposizioni censurate, anch’esse preordinate al perseguimento delle stesse finalità di recupero dei tossicodipendenti e di contrasto del fenomeno della tossicodipendenza (…)”.
… Contrariamente alla preponderante pubblicistica in materia, pubblicistica orientata sia sul versante proibizionista che antiproibizionista, l’Avvocatura – che rappresenta il Governo – afferma che il carcere sia una cura!!! …
Che sia un incidente?
Lo si scoprirà leggendo la memoria con cui ha promesso di illustrare ampiamente le proprie ragioni…
* legale del foro di Trento
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Oltre alle puntuali osservazioni dell’articolo, osservo un’altra grave lacuna dell’intervento dell’Avvocatura.
Si sostiene, infatti, che il giudice potrebbe sempre rimediare all’asprezza della pena derubricando l’accusa nel reato di lieve entità.
Si tratta di una tesi che dimostra l’ignoranza dell’Avvocatura di Stato in materia.
La lieve entità, in primo luogo, di applica quando il fatto non sia particolarmente grave, in base ad un serie di criteri testualmente enunziati dal comma 5 dell’art. 73.
La lieve entità non può sopperire all’erronea omologazione sanzionatoria fra droghe pesanti e droghe leggere perché allo stato prevede anch’essa un’unica sanzione.
Il quesito costituzionale attiene al sospetto di ingiustizia dell’unica e medesima sanzione per tipologie di droghe tra loro differenti, che è questione del tutto diversa dal potere discrezionale del giudice di dar una configurazione giuridica ad un fatto di minore gravità rispetto a quella originaria.
Il timore e’, quindi, che o l’Avvocatura nulla abbia compreso o saputo del problema sollevato, oppure che essa scientemente tenti di introdurre falsi argomenti per il rigetto.
Certo che se queste argomentazioni fossero accolte saremmo difronte ad una decisione assai preoccupante e grave.



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