Un solo spinello (accertato) non blocca l’accesso al pubblico impiego


Il mero ammonimento della prefettura per il consumo occasionale di cannabis non determina l’esclusione dal concorso, anche nelle forze dell’ordine, per mancanza del requisito di moralità

di VANESSA RANUCCI



Un unico episodio di assunzione di marijuana non configura l’assenza del requisito della moralità ai fini dell’ammissione a un pubblico impiego: l’uso di sostanze stupefacenti non accompagnato dallo spaccio non esclude il candidato dalla possibilità di conseguire una posizione di lavoro. Lo ha sancito il tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con la sentenza 675/2014, ha accolto il ricorso di un aspirante finanziere che era stato escluso dalla procedura concorsuale in quanto non in possesso del requisito di moralità e di condotta di cui all’articolo 2 comma 1 lett. b) della determinazione 44636/13 (bando di concorso): tale esclusione era basata sul fatto che l’uomo è stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Uno sguardo al passato
L’unico episodio imputato al ricorrente di possesso di sostanze stupefacenti fu considerato da parte dell’autorità di governo di Napoli di natura “tenue” della violazione concludendo il procedimento ex art. 75 Dpr 309/90 con il mero ammonimento a non far più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per il Tribunale laziale tale il provvedimento impugnato dall’amministrazione non può costituire motivo per escludere il candidato dalla possibilità di conseguire una posizione di lavoro: si legge al riguardo che «per l’accesso al lavoro in generale, può essere positivamente valutata anche per l’accesso alle forze di polizia, nonostante la particolare posizione che vengono a rivestire i soggetti a esse appartenenti, sotto il profilo della peculiarità delle funzioni loro affidate. E invero la “ratio” che fa assumere valenza preclusiva all’uso di sostanze stupefacenti è la presenza non di un comportamento saltuario (e peraltro abbastanza lontano nel tempo) ma di un comportamento ripetuto nel tempo e con continuità tale da permettere la formulazione una prognosi sfavorevole di una possibile sua ripetizione, ma nella posizione di appartenente al corpo reclutante che il concorrente aspira ad assumere».

Insomma, l’addebitato possesso di sostanze stupefacenti è complessivamente insufficiente a giustificare l’esclusione dal concorso: la semplice assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità ai fini dell’ammissione a un pubblico impiego. E ancora, la detenzione e anche il modico uso personale di sostanze stupefacenti, poiché non integra un’ipotesi di condotta illecita, non può legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato annullato.

Vanessa Ranucci

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