Vede la 757/GAI/2004 e' stata ritenuta dalla Corte Costituzionale un punto fermo, perché se con l'abrogazione della L. 49/2006 non si fosse ripristinata la vigenza del DPR 309/90, l'Italia sarebbe incorsa in una forma di grave contrasto con quelle norme europee che sanzionano alcune condotte.
Da questo punto di partenza dobbiamo muovere perché la 757/GAI/2004 in primo luogo non si può applicare solo per alcuni aspetti e non per altri, ma soprattutto, tale complesso normativo sancisce che tutte le condotte che siano finalizzate all'uso personale, in quegli stati che non puniscono l'uso personale (e l'Italia e' tra questi) non vanno sanzionate.
Dunque è una previsione vincolante - a mio avviso - per il nostro ordinamento, perché esiste la condizione pregiudiziale della non punibilità del consumo.
Quindi e' illogico, irragionevole e crea disparità di trattamento ammettere (come avviene nel DPR 309/90) la esimente dell'uso personale solo in relazione ad alcune condotte e non estenderla a tutte quelle che possono effettivamente essere in un rapporto di interrelazione funzionale (come la coltivazione).
Questo sinteticissimamente il mio ragionamento