Se egli è' estraneo, anche se fosse al corrente della coltivazione, non rischierebbe nulla.
Essere a conoscenza non significa affatto concorrere nel reato ( perché per concorrere si deve fornire un apporto efficace alla altrui condotta illecita e permettere così il perfezionamento del reato), bensì costituisce connivenza non punibile giacché un privato non ha per nulla l'obbligo giuridico di intervenire per impedire o di denunziare la condotta.