Desidero segnalare che La Corte Suprema di Cassazione SETTIMA SEZIONE all'udienza CAMERA DI CONSIGLIO del 02/04/2014 ha annullato una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, in secondo grado rispetto al GUP presso il Tribunale di Ravenna a carico di un mio assistito R.I., in materia di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, rinviando, così, il procedimento ad altra Sezione della stessa Corte territoriale, per un nuovo giudizio in punto di quantificazione della pena. La sentenza in questione appare meritevole di segnalazione, in quanto si tratta di una delle primissime applicazioni degli effetti giuridici che derivano dalla sentenza n. 32 del 12-25 febbraio 2014 resa dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del D.L. 272/2005 convertito nella L. 49/2006 (FINI-GIOVANARDI). In buona sostanza, appare assolutamente rilevante l'osservazione che che la Corte di Cassazione abbia considerato - facendo, così, buon governo dei principi dettati dal Giudice delle Leggi e ricordati espressamente da questo difensore con memoria scritta ad hoc tempestivamente depositata - che il ripristino della distinzione di pena fra droghe leggere e droghe pesanti, regime sanzionatorio previsto in epoca anteriore alla novella del 2006, sia in toto decisivo e del tutto assorbente rispetto a qualsiasi altra questione di diritto (in assenza di elementi che potessero orientare il Collegio ad un annullamento con nuovo esame in punto alla responsabilità), si che la pena in precedenza inflitta debba essere riconsiderata e rideterminata perchè divenuta "illegale". La operatività del principio di riviviscenza della pena prevista dalla legge JERVOLINO-VASSALLI (regime anteriore alla L. 49/2006) appare, inoltre addirittura prevalente rispetto alla eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso.