Succede, talora, di imbattersi in pronunzie giurisprudenziali che suscitano non poche perplessità, atteso che risultano contraddire – inspiegabilmente – orientamenti ed insegnamenti, non solo pacifici, ma, indubbiamente muniti di caratteri di logicità.
E' il caso della sentenza n. 17008/14 resa lo scorso 25 febbraio 2014 (ma depositata il 17 aprile 2014) dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale, dichiarando inammissibile un ricorso avverso una decisione della Corte di Appello di Napoli, in materia di applicazione dell’istituto della lieve entità, ai sensi del comma 5° dell'art. 73, (concernente un fatto commesso nel marzo 2013), non tiene, però, in debito conto i reali effetti quoad poenam prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32.
In buona sostanza, il Collegio di legittimità, per individuare quale possa essere la norma da applicare alla fattispecie, pone in comparazione la L. 49/2006 – abrogata – solamente con il DL. 146/2013 (che ha innovato radicalmente il regime dell'istituto della lieve entità portandolo da circostanza aggravante ad effetto speciale a reato autonomo), omettendo, invece, di considerare che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis DL 272/2005 - che coinvolge direttamente l'art. 73 (e, quindi, anche il comma 5°) - determina l’effetto della riviviscenza del testo vigente anteriormente alla data del 28 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della L. FINI-GIOVANARDI).
Dunque, il giudizio di valenza, che avrebbe dovuto essere, comunque, svolto dal giudice di legittimità anche in presenza di un ricorso per cassazione che si potesse rivelare inammissibile [Cfr. Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich)] avrebbe dovuto utilizzare, quali fondamentali termini di paragone, da un lato, l’aart. 73 come modificato dalla L. 49/2006 – disposizione in base alla quale era stata emessa la sentenza soggetta ad impugnazione – e, dall'altro, l'art. 73 nella formulazione JERVOLINO-VASSALLI, costituendo quest'ultima edizione della norma la lex mitior da prendere in esame (prevedendo al comma 5° una pena per gli stupefacenti di cui alle tabelle II e IV della reclusione da 6 mesi a 4 anni, oltre alla multa).
Incomprensibilmente, quindi, il Supremo Collegio – pur sollevando opportunamente l’argomento della determinazione in concreto di quale avrebbe potuto essere la legge da applicare effettivamente al caso concreto – non considerano la retroattività dell’intervento demolitorio del giudice delle leggi, che permette di ritenere come sempre vigente la norma che era stata sostituita dalla disposizione dichiarata incostituzionale.
La sentenza non considera, inoltre, che le SS.UU. (con la sentenza 22 marzo 2005 n. 232428 Bracale) ebbero ad affermare che l'inammissibilità di un'impugnazione, pur precludendo la possibilità di fare valere specifiche cause estintive del reato (quale la la prescrizione), ammettono, però, la cognizione del giudice dell'impugnazione in relazione “all'accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di costituzionalità della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione”.
In aderenza a tale principio proprio la Sez. VI (16 maggio 2013, n. 21982, Ingordini), in una situazione analoga a quella in esame, pur rilevando l'inammissibilità del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata, in quanto nella more del giudizio di cassazione era stata dichiarata la incostituzionalità del divieto di prevalenza dell'allora circostanza attenuante della lieve entità (art. 73 co. 5) sulla recidiva ex art. 99 co. 4 cp .
Ritiene, pertanto, chi scrive che, in relazione alla questione risolta con la sentenza in commento, la Corte Suprema avrebbe dovuto
1) procedere alla preliminare comparazione fra il DPR 309/90, il DL 272/2005 conv. in L. 49/2006 ed il DL. 146/2013 conv. in L. 10/2014, onde inferire tra i tre testi richiamati la legge più favorevole;
2) individuare, quindi, nel testo originario del comma 5° dell'art. 73, la norma da applicare al caso concreto, in virtù del ripristino – nel lasso di tempo che va dal 28 febbraio 2006 al 24 dicembre 2013 – della JERVOLINO-VASSALLI, vale a dire la lex mitior, atteso il trattamento sanzionatorio di maggiore favore.
Come osservato dallo studio sopra richiamato (Prime riflessioni sulle possibili ricadute cit.) se il divieto di irretrotattività della legge penale sfavorevole deriva dall’art. 25/2° Cost. , il principio di retroattività della lex mitior, a propria volta, “è insediato nel principio di uguaglianza, che……impone di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice”
Sia consentito osservare che la circostanza che alla data dell'udienza (25 febbraio 2014) non fosse stata pubblicata espressamente la sentenza n. 32 (o meglio fosse conosciuta informalmente ed ufficiosamente, con il deposito in Cancelleria), avrebbe dovuto indurre tutte le parti (Corte in primis) ad un prudente differimento dell'udienza.
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1 7 0 0 8 /14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez. 583
UP - 25/02/ 2014
R.G.N. 49682/ 2013
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Alfredo Teresi - Presidente
Dott. Mario Gentile - Consigliere
Dott. Aldo Aceto
Dott. Vincenzo Pezzella
Dott. Alessio Scarcella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s e n. a NAPOLI
avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI in data 4/03/ 2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite per il ricorrente le conclusioni dell'Avv. M. Bru no, non comparso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, pronunciata in data 4/03/2013, depositata in data 16/07/ 2013, è stata confermata la sentenza del tribunale di NAPOLI, con cui, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, il ricorrente veniva condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di un anno di reclusione ed € 2 .000,00 di multa, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 22,70 lordi; fatto commesso in Napoli il 12/03/2013.
2. Con tempestivo ricorso, proposto personalmente dal ricorrente, viene dedotto un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in sintesi1 , si duole il ricorrente poiché dagli atti processuali non sarebbe emerso alcun elemento tale da giustificare una sentenza di condanna; in particolare, la mancanza di gravi elementi indiziari avrebbe dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
La motivazione, poi, sarebbe ad avviso del ricorrente mancante o insufficiente, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui è basata la condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza .
4. E', anzitutto, generico, in quanto il ricorrente si limita ad una affermazione sostanzialmente negatoria, asserendo che "dagli atti processuali" non sarebbe emerso alcun elemento atto a giustificare la condanna e che la sentenza sarebbe priva di motivazione o insufficientemente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la condanna.
E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, in particolare quando - come nel caso in esame - risultano sia intrinsecamente indeterminati (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 - dep. 26/06/2013, Sammarco, 2 Rv. 255568), che carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
E, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello da specificamente conto degli elementi di prova su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità, essendo stato colto il ricorrente in possesso di un pezzo di hashish e di quattro dosi nonché nella disponibilità di un bilancino di precisione; in sentenza si da, altresì, atto che egli ha ammesso di vendere droga, giustificandosi con la sua di1sagiata condizione economica e la necessità di provvedere al sostentamento del nucleo fam iliare.
6. Non è ravvisabile, peraltro, alcuna violazione del principio di legalità della pena (motivo per il quale è consentito a questa Corte decidere sulle questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.), alla luce del recente intervento legislativo modificativo della fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73 T.U. Stup. (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10), né l'intervenuta declaratoria di incost ituzionalità della disciplina contenuta nella c.d. legge Fini - Giovanardi, che ha dichiarato illegittima la equiparazione del trattamento sanzionatorio tra droghe c.d. leggere e droghe c.d . pesanti (Corte cost., sentenza 25 febbraio 2014, n. 32), della quale, osserva il Collegio, questa Corte deve tener conto d'ufficio anche ove la sentenza medesima non sia ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma soltanto preannunciata da un comunicato stampa o comunque pubblicata mediante il mero deposito in cancelleria, avvenuto in data odierna, giorno di decisione della presente sentenza.
Ed invero, rispetto ai fatti di lieve entità commessi dopo il 28 febbraio 2006 e prima del 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del d.I. n. 146/2013, convert ito in I. n. 10/2014), e dunque sotto il vigore della legge dichiarata illegittima, è necessario determinare in concreto quale sia la norma più favorevole tra quella incostituzionale e quella successiva, in ragione del carattere inderogabile del principio della irretroattività della norma penale ( rectius, della tutela dell'affidamento del singolo sulla norma penale apparentemente vigente al momento del fatto, principio a sua volta deducibile da quello di prevedibilità della sanzione penale che si deduce dall'art. 25, comma secondo, Cost., interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU e dalla pertinente giurisprudenza di Strasburgo). Nel caso di specie, la soluzione è peraltro abbastanza agevole.
L'imputato ha commesso, nel marzo 2013, un fatto di lieve entità concernente una droga "leggera" (hashish); l'attenuante di cui al quinto comma nella versione allora vigente (che prevedeva la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000) era stata riconosciuta dal giudice di merito escludendo la recidiva contestata, sottraendola dunque al giudizio di bilanciamento. Il giudice ha assunto pertanto a base del calcolo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e della multa di € 3.000,00, sulla quale aveva applicato la diminuzione per il rito determinando la pena finale di un anno di reclusione ed € 2.000,00 di multa.
Tale base di calcolo deve anche oggi ritenersi legittima, dal momento che la /ex mitior sopravvenuta (il nuovo quinto comma dell'art. 73, T.U. Stup. così come modificato dal d.I. 146/ 2013), prevede oggi una pena da uno a cinque anni di reclusione e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
7. Il ricorso dev'essere, dunque , dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014