Chi è stato condannato per quel tipo di commercio può chiedere
1) la revoca della sentenza - se questa è passata in giudicato - perchè il fatto non era previsto (all'epoca) dalla legge come reato (per le ragioni che ho già esposto)
2) la propria assoluzione - se la sentenza non è definitiva e penda un giudizio di appello o di Cassazione - sempre perchè è intervenuta una abolitio criminis, cioè il fatto è stato privato di rilevanza penale nel lasso di tempo fra il 28 febbraio 2006 ed il 21 marzo 2014.
Non si tratta proprio di rilegalizzare il commercio, quanto piuttosto di evidenziare che le norme che sanzionavano lo stesso sono state giudicate incostituzionali e tale pronunzia ha effetto retroattivo.
Tali norme dunque in pratica esistevano, ma non potevano produrre effetti.



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