Segnalo un'interessante pronunzia che concerne l'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di patteggiamento pronunziata sotto l'imperio della L. 49/2006.
Si tratta di un procedimento che aveva ad oggetto condotte di cessione e detenzione di hashish, gli imputati avevano definito la rispettive posizioni attraverso la applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. .
Solo alcuni, però avevamo, poi, interposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Il Collegio di legittimità ha ritenuto, in primo luogo, che l'impugnazione proposta - alla luce del diverso e più favorevole regime sanzionatorio formatosi in relazione alle droghe cd. leggere, a seguito della sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il DL 272/2005 - permettesse, comunque, un intervento di annullamento della sentenza di patteggiamento, con la conseguenza che le parti vengono rimesse davanti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento e per la rideterminazione della pena.
In secondo luogo, ed è questo il profilo di ulteriore interesse specifico, la Corte ha ritenuto che gli effetti di annullamento - provocati dall'accoglimento dei ricorsi presentati - si estendano anche nei confronti degli imputati non ricorrenti.
In buona sostanza è stato ritenuto - dalla Corte - che non sarebbe stato possibile intervenire solamente su alcuni patteggiamenti e non su tutti, in quanto la cd. "illegalità della pena" (conseguente alla incostituzionalità della Legge FINI-GIOVANARDI) costituiva carattere comune a tutti.
Sicchè nella fattispecie è apparso corretto applicare l'art. 587 comma 1° c.p.p., attesa la ricordata comunanza della ragione in base alla quale l'annullamento della sentenza è intervenuto, condizione che giova anche agli altri imputati.
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REPUBBLICA ITALI AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 27/03/2014
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ALDO FIALE - Presidente - SENTENZA
Dott. RENATO GRILLO - Consigliere - N. 870/2014
Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere -
Dott. SANTI GAZZARA - Rel. Consigliere -
Dott. ALDO ACETO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 41262/2013
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CC N. I L (...)
A C N. I L (...)
avverso la sentenza n. 968/2012 Giudice udienza preliminare di SCIACCA, del 29/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale i:n persona del Dott. FULVIA BALDI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore Avv.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 29/03/2013, su concorde richiesta delle parti, ha applicate, concesse le attenuanti generiche, a CC c e A C, imputati del reato ex art. 73, d.P.R.. 309/.90, per detenzione illecita di stupefacente tipo haschish,. a pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000100 di multa al primo; anni 3, mesi 4 di reclusione e di euro 14.000,00 di multa alla seconda.
Con la medesima pronuncia veni vano applicate nei confronti dei correi GM e RM anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 14.0.00,00 di multa ciascuno.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione la difesa del CC e, personalmente la A C eccependo travisamento della prova, per inadeguata valutazione da parte del decidente delle emergenze istruttori e a carico dei prevenuti, che se corretta mente lette avrebbero permesso di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato che i motivi di annullamento, formulati nell'interesse dei prevenuti nei rispettivi atti di ricorso, sono manifesta mente infondati.
Osservasi però, che occorre prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 32/2014, con la quale e stata dichiarata la non conformità costituzionale del d.l. 272/05, convertito in L. 49/06, con cui era stata eliminata, ai fini del condannato, la distinzione tra droghe leggere e pesanti.
Nel caso di specie, il decidente ha ratificato il negozio processuale pattizio partendo da un parametro sanzionatorio di gran lunga superiore a l massimo ex lege previsto anni 6 di reclusione, (per A C, G M e R M anni 8 e mesi 3 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; per la A C anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ), cosi che le pene applicate risultano illegali.
Orbene la pronuncia di incostituzionalità, ut supra richiamata determina conseguentemente l'applicazione al caso in esame delle fattispecie incriminatrici così come previste e regolate dalla precedente normativa ex d.P.R. 309/90, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio relativo ai reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle H e IV, allegate alla legge.
Appare, quindi del tutto evidente che il trattamento sanzionatorio,applicate ai prevenuti è stato dal giudice valutato congruo avendo come punto di riferimento i parametri edittali della pena, in vigore al momento della decisione e non quelli minori, risultanti a seguito della richiamata pronuncia della Consulta.
Quanto osservato incide in nuce sulla validità del negozio pattizio processuale, proposto dalle parti ratificato dal giudice di merito, e impone l'annullamento della sentenza senza rinvio, in dipendenza del la illegalità della pena applicata, anche nei confronti degli altri coimputati ex art. 587 cod. proc. pen., con restituzione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso, così rimettendo le parti nelle condizioni di determinarsi: alla luce della vigente normativa.
P. Q. M .
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC e AC e per l’effetto estensivo anche nei confronti di G M; dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Sciacca per l’ulteriore corso
Così deciso in Roma li, 27/3/2014 .