La parte che forse è tra le più interessanti è questa:


la vecchia Iervolino-Vassalli recitiva all'articolo 14, comma 1, lettera a:

''Nella tabella I devono essere indicati:''
al numero 6, stesso comma, stessa lettera troviamo:

'' i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico ''
e viene sostituita con:

'' le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo ''
Mi sembra chiaro che sia stato posto un accento sulle molecole sintetiche simili al THC modificando questo punto, contemporaneamente ''declassando'' il THC non sintetico nella tabella II.