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Discussione: Quale speranza per i condannati in via definitiva?

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  1. #9
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    Eureka! Avevamo ragione quando sostenevamo che anche coloro condannati in via definitiva avrebbero dovuto fruire dei benefici derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità delDl 272/2005.
    La Suprema Corte infligge l'ultimo schiaffo alla legge Fini-Giovanardi, in quanto interpreta in modo fortemente innovativo - come auspicabile ed auspicato - il valore della declaratoria abrogativa. Sino ad oggi, infatti, una sentenza passata in giudicato poteva essere superata solo se la norma (per la quale vi fosse stata condanna) fosse stata travolta dalla incostituzionalità nella sua interessa. Vale a dire che solo se il reato fosse venuto meno nella sua interezza si sarebbe potuto procedere alla revoca della sentenza ex art. 673 CPP. Le SSUU, rifacendosi ad un orientamento già seguito in relazione all'incostituzionalità della circostanza aggravante della clandestinità, ha, dunque, ritenuto che anche l'abrogazione della norma che incide, non tanto sulla parte incriminatrice, quanto piuttosto su quella concernente la pena, superi il valore del giudicato precedentemente formatosi. Ne consegue, pertanto, che i giudici dell'esecuzione saranno chiamati a riconteggiare congruamente i trattamenti sanzionatori.
    E d'ora via con gli incidenti di esecuzione!
    Allego il dispositivo
    NRG: 22166/2013
    GATTO Francesco

    Udienza del 29/05/2014
    Relatore F. Ippolito

    Questione: Se la dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, rna che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguardava gli effetti della sentenza n. 251 del 2012 che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.)

    Ordinanza di rimessione n. 4725/2014Apri


    Soluzione: Affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ave ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovra tenere canto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere canto di successive modifiche legislative.

    Riferimenti normativi: Cost., art. 136; 1. 14 marzo 1953, n. 87, art. 30; cod. p£oc. pen., artt. 666, 673; cod. pen., artt. 69, comma quarto, 99, comma quarto; d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 29-05-14 alle 16:35

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