SEMPRE IN TEMA DI RIDETERMINAZIONE DELLA PENA
Colgo l'occasione, per ritornare sul tema della rideterminazione della pena contenuta in una sentenza passata in giudicato.
Il GUP presso il Tribunale di Como, con la ordinanza che allego in calce (e che concerne un caso che ho trattato direttamente), infatti, ha sancito un principio assai interessante in relazione ad un'ipotesi di lieve entità.
Il caso atteneva, infatti, ad un originario patteggiamento alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (oltre a 4.000 euro di multa) che riguardava una vicenda che era stata ricondotta nella cornice sanzionatoria del comma V dell'art. 73.
Or bene, il giudice dell'esecuzione riducendo la pena ad 1 anno e 2 mesi di reclusione (oltre alla multa di 1.600 euro) ha implicitamente sancito il principio che non può avere alcun valore preclusivo all'accoglimento dell'istanza, la circostanza che la pena presa - a suo tempo - come base per pervenire all'inflizione della sanzione finale, di cui si chiede il ricalcolo, rientri, comunque all'interno della forbice relativa alla pena ripristinata.
L'ordinanza, quindi,opera una rigorosa cesura rispetto al quadro sanzionatorio edittale usato – all'epoca - nel giudizio di cognizione (e contenuto nella norma abrogata), oggetto di rivisitazione.
L'incostituzionalità di quest'ultima, infatti, rende, in re ipsa, illegale - a propria volta - la cornice di pena presa a parametro e, di conseguenza, ineseguibile (anche solo astrattamente) quella sanzione irrogata in concreto all'esito del processo di calcolo, in quanto esulante dal solco della legalità.
Va ricordato, inoltre, che il giudicato quoad poenam appare sempre sub judice e l'illegalità della pena applicata appare, soprattutto, la naturale conseguenza del travolgimento di un quadro edittale con effetto ex tunc dalla pronunzia di illegittimità costituzionale.
Viene, in tal modo confermato il principio per cui deve essere, dunque, dichiarata illegittima “la pena determinata sulla base della forbice edittale introdotta dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 che andrà sostituita con la pena determinata sulla base del ripristinato range edittale” (Cfr. Tribunale Treviso, 18 giugno 2014 pubblicato in www.dirittocontemporaneo.it ).
Avv. Carlo Alberto Zaina
TRIBUNALE DI COMO
UFFICIO DI ESECUZIONE
Il Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell' esecuzione,
all'esito del procedimento in camera di consiglio instaurato ai sensi dell'art. 666 c.p.p. ed a scioglimento della riserva;
considerato che la pena irrogata con la sentenza di patteggiamento emessa a carico dell'imputato e divenuta oggi illegale alla luce dei nuovi
parametri edittali introdotti con il Dl 36/2014 (per i fatti contestati la pena prevista dall'art. 73 del DPR 309/90 come rivisitato va da sei mesi a quattro anni di reclusione e da 1.032 euro a 10.329 euro di multa);
preso atto del nuovo accordo negoziale intervenuto tra le parti (pena base anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, aumentata per la continuazione di un mese di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta per il rito ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa);
P.Q.M.
RIDETERMINA
La sanzione da infliggere a Z.C. con la sentenza di patteggiamento n° 614/2012 in un anno e mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza ed al Pm per l'esecuzione.
Como , 25.6.2014
Il Giudice per le indagini preliminari



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