Ecco in pillole qualche consiglio (come richiesto da DANTEP), perchè è bene avere un'informazione teorica, ma è ancora meglio calarla nella concretezza di una situazione che nessuno si augura di vivere.
Premetto che i consigli che mi permetto di darvi sono assolutamente conformi alla legge ed ai principi di correttezza che un avvocato deve osservare, in quanto egli mai deve spiegare al proprio cliente come eludere o violare le norme vigenti, specialmente quando di natura penale.
Farei, quindi, un passo indietro e mi soffermerei su di un'accortezza che ritengo necessaria.
Chiunque faccia uso di cannabis (condotta che non concretizza un illecito penale, bensì eventualmente un illecito amministrativo) e ne detenga quantitativi ad uso personale, così come chiunque coltivi piante di cannabis senza l'autorizzazione degli artt. 17 e 26 del dpr 309/90 (condotta che che concretizza la contestazione della violazione del reato di cui all'art. 73 comma 4 dpr 309/90) dovrebbe considerare come altamente probabile il rischio di essere destinatario di una perquisizione di polizia giudiziaria o su decreto del Pm.
Preso atto di tale reale possibilità dovrebbe prendere contatto, oppure individuare un avvocato che sia effettivamente specializzato nella materia degli stupefacenti.
Tale iniziativa - a mio avviso - è fondamentale per il prosieguo di un eventuale procedimentale penale a Vs. carico e, soprattutto, nelle primissime fasi che stiamo esaminando.
Quando, infatti, le ff.oo. accedono ad un luogo per dare corso ad una perquisizione sia personale, che locale, sono tenute a verificare - prima di iniziare ogni forma di controllo - se la persona intende avvalersi dell'ausilio di un difensore di fiducia.
In assenza - sempre gradita - di tale opzione, gli inquirenti provvedono a nominare un difensore di ufficio - reperito attraverso un sistema di callcenter - che nella stragrande maggioranza dei casi non è di facile reperibilità, non è disponibile a presenziare alle operazioni in corso, e, soprattutto, oltre ad essere allo stato poco interessato alle vicende dell'indagato, può non avere le competenze richieste in materia di stupefacenti.
Tutto ciò senza togliere all'istituto della difesa di ufficio, ma credo che situazioni del genere siano molto differenti e ben più gravi rispetto ad esempio ad un furtarello.
Non abbiate timore ad affidarvi ad avvocati anche di città diverse dalla Vs., viviamo in un era globalizzata e se siamo disponibili ad essere cittadini del mondo per situazioni di ben minima rilevanza, non vedo perchè non si debba cercare di avere la massima assistenza possibile, anche quando tale servizio ci venga offerto da professionisti estranei alla nostra realtà cittadina.
L'importante è che vi sia sicura conoscenza dei problemi, fiducia da parte Vs. e chiarezza su quegli incombenti anche di carattere economico che rivestono un profilo non secondario alla vicenda processuale.
Dunque, affinchè possiate difendervi efficacemente sin dall'inizio appare opportuno:
1) avere - come detto - l'indicazione di un professionista specializzato;
2))essersi muniti di tutti i suoi recapiti telefronici (avendo avuto l'accortezza di contattarlo in precedenza ed avere acquisito la di lui disponibilità ad assistervi);
3) ovviamente contattarlo immediatamente.
Ricordate che avete diritto ad almeno due telefonate, usatele bene.
Può succedere che il difensore da voi individuato, come detto, non sia della Vs. città, oppure non possa presenziare in tempi compatibili con la velocità di esecuzione che gli atti di perquisizione possono richiedere.
Non fate prendere dall'ansia, tutto si risolve.
Potete (è Vs. diritto)
a) chiedere che alle operazioni di perquisizione partecipi una persona di Vs. fiducia, che controllerà come le ff.oo. procedono nel controllo dei luoghi,
b) ottenere di contattare od essere contattati dal difensore non presente - via telefono - per ogni eventualità o controversia insorga durante la verifica,
c) chiarire preventivamente quali ambienti debbano formare oggetto di controllo, atteso che ovviamente le ff.oo. tendono ad ampliare - sovente - la zona oggetto dell'accesso, ricomprendendo ambienti non dovuti.
Le questioni che maggiormente determinano problemi sono :
- le modalità di peso delle sostanze
- le modalità di peso delle piante
- le modalità di confezionamento dei reperti rinvenuti
- la redazione dei verbali delle operazioni effettuate che, spesso, nella concitazione non riportano le osservazioni della persona che subisce la perquisizione.
Ve ne sono, forse altre che ora dimentico, ma queste sono le principali.
Ricordate che è Vs. diritto
1) fare inserire le Vs. osservazioni a verbale (sempre che non si tratti di questioni irrilevanti)
2) controllare e rileggere il contenuto dei verbali prima di sottoscriverli
3) pretendere di farli esaminare al difensore, anche se non presente, se vi fossero aspetti poco chiari,
4) richiedere l'immediato (e non differito) rilascio di copia di qualsiasi documento che vi venga richiesto di sottoscrivere e di tutti quelli che attestino le operazioni, compreso il verbale di identificazione.
Ricordate che avete la facoltà di non sottoscrivere i verbali.
Questa è una scelta estrema, che può essere adottata solo quando le ff.oo. abbiano redatto uno o più verbali il cui contenuto venga contestato, oppure quando venga leso uno dei diritti sopraelencati.
In ogni caso avente sempre diritto a copia del verbale (che dovete pretendere) che presenterà la dizione "SI RIFIUTA DI FIRMARE MA RICEVE COPIA DELL'ATTO".
Nel corso della perquisizione rimanete il più possibile calmi e siate collaborativi nei limiti entro i quali la perquisizione ha corso.
Se si tratta di perquisizione personale, ricordate che essa va effettuata nel rispetto del decoro della persona, perchè troppe volte si viene a conoscenza di eccessi (se non addirittura di abusi) che sono mortificazioni vere e proprie della dignità dell'indagato.



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