Marijuana coltivata in casa, depenalizzazione in vista ?
COMMENTO ALLA RIMESSIONE ALLA CONSULTA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA SANZIONABILITA' DELLA COLTIVAZIONE AD USO PERSONALE

Una buona notizia dal fronte giurisprudenziale quella dell'accoglimento della eccezione di incostituzionalità dell'art. 73 e dell'art. 75 comma 1 bis del dpr 309/90, nella parte in cui le due norme evidenziano un trattamento di disparità fra la detenzione di stupefacenti ad uso personale (che può non essere sanzionata penalmente) e la coltivazione finalizzata al medesimo scopo .
Un plauso di cuore agli avvocati difensori che hanno saputo convincere la Corte di Appello di Brescia (non era facile) e siamo curiosi di conoscere il testo dell'ordinanza.
Esaurite le premesse, però, ritengo che anche, ove la Consulta dovesse pronunziarsi - auspicabilmente - per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale proposta, non si verrebbe affatto a creare un meccanismo automatico di valutazione, tale, quindi, da porre al riparo i coltivatori dalla nefasta possibilità di essere sottoposti ad indagini o processi penali.
Mi spiego.
Se anche per la coltivazione si dovesse ritenere evocabile ed utilizzabile la esimente del consumo personale, si rafforzerebbe, comunque, la possibilità per i coltivatori/assuntori di essere assolti all'esito del processo.
Non credo, infatti, che si potrebbe seriamente sostenere che le indagini oppure i processi penali non possano avere più luogo tout court.
In concreto, si verrebbe a riprodurre simmetricamente la situazione che vige per la detenzione, condotta in relazione alla quale, l'operatività della scriminante dell'uso personale viene sancita dal giudice a posteriori (cioè dopo il processo) e rarissimamente a priori (cioè da parte delle forze dell'ordine).
Chiunque legga il testo dell'art. 75 comma 1 bis dpr 309/90, che è la norma che prevede la non punibilità dell'uso personale si renderà conto che il legislatore non ha previsto alcun automatismo, anzi - come potrete ricavare dal testo che segue - ha stabilito dei parametri che il giudice valuta discrezionalmente

(1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto).

Dunque l'eccezione di costituzionalità in questione appare importantissima ed appre altrettanto importante mediaticamente che ci sia un "giudice a Berlino" (o meglio a Brescia) che l'abbia recepita.
Sul piano concreto, però, essa non sposterà - anche in caso di suo accoglimento - i termini della questione, che a mio avviso devono e possono essere modificati solo con un articolato intervento normativo di modifica del dpr 309/90.
Inffatti, già ora con le recentissime sentenze n. 9156/2015 della IV Sezione Penale e 33835/2014 della VI Sezione Penale della Cassazione è stato aperto anche in sede di legittimità un percorso giurisprudenziale di valutazione favorevole per quei comportamenti di coltivazione, che - come quello del caso concreto - attengano significativamente ad un numero limitato di piante, coltivate per un fine che si palesa - già ex ante - destinato a produrre sostanza che soddisfi il fabbisogno personale del coltivatore che è anche assuntore.
Un intervento della Corte Costituzionale, pertanto, rafforzerebbe indubbiamente la giurisprudenza di assoluzione (in rito e nel merito) già venutasi a formare con numerose pronunzie di proscioglimento di coltivatori, ma al di là del notevole riflesso mediatico, il contesto giuridico cambierebbe solo parzialmente, non risultando affatto innovato.
Si tratta, comunque, di un segnale inequivoco della magistratura alla politica (inadempiente) affinchè venga colmata in diritto una discrasia inaccettabile tra condotte che tendono al medesimo fine, che sono antitetiche al pericolo di diffusione degli stupefacenti e che, anche la normativa UE 757/GAI/2004 ha da sempre parificato.