@Yomi Per favore avrei una domanda per l'avvocato. Quando si è fermati alla guida di un veicolo, si ha facoltà, e quindi diritto, di scegliere il metodo per riscontrare l'eventuale alterazione psico-fisica, senza che si ravvisi neanche parzialmente l'illecito di cui al comma 8 del 187? Cioè: il fermato può chiedere che sia sottoposto al tampone salivare (metodo più affidabile di tutti) e quindi, in mancanza di un medico sul posto, proporre di andare al più vicino ospedale? Visto soprattutto che l'eventuale alterazione deve essere provata AL MOMENTO del controllo (e non residua, forse di qualche giorno prima). Grazie, bro. PS: la domanda m'è venuta leggendo questa sentenza: https://www.enjoint.info/forum/showthread.php?t=34588![]()