La circolare ha creato più confusione che altro.
Non è vero pertanto che necessariamente dobbiate limitarvi alle varietà certificate entro lo 0.2%, perchè la soglia allargata dello 0.6% rimane invariata e valida
In nessuna delle tre ipotesi che formulate
- acquisto di un prodotto direttamente da un'azienda Svizzera
- acquisto tramite importatore con ragione sociale italiana
- acquisto da un'azienda EU (Olandese o Spagnola per esempio)
non vi sono responsabilità di ordine penale, purchè i prodotti derivino dalla semina di genetiche conformi alla direttiva UE 53/2002 e siano rispettati i limiti di THC fissati dalla legge 242/2016.
E' possibile che subiate una perquisizione ed anche un sequestro, ma a tali discutibili iniziative non potranno mai seguire condanna di natura penale o sanzioni di tale tipo.
Nel caso in cui il campione risultasse non conforme alla certificazione fornita dal produttore/fornitore, quest'ultimo sarà responsabile per la difformità.