Queste premesse didattiche sono propedeutiche alla conclusione che, dal
novero illecito, vanno esclusi i semi di cannabis, i quali mantengono il loro
carattere di estraneità sia alla nozione di stupefacente, sia a qualsiasi forma di
coinvolgimento derivato rispetto a tale nozione.
Se, infatti, l'esclusione dei semi di cannabis dalla categoria principale degli
stupefacenti costituisce effetto derivato della Convenzione di NewYork del
1961, attesa la conclamata assenza in essi di forme di principio attivo, altrettanto
pacifica risulta la non riconducibilità di tali prodotti naturali ai derivati inseriti
nelle tre categorie dell'allegato I del Reg. CE 273/04, quali precursori.
3).........QUI DICE CHE I SEMI RIMANGONO VENDIBILI....NO?