———– XIV LEGISLATURA ———–
SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 2544-D
LEGGE COSTITUZIONALE
\"Modifiche alla Parte II della Costituzione\"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005
delibera parlamentare di approvazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005, n. 269)
Avvertenza
Il testo è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.
Di conseguenza, ai sensi dell’art.138, co.2, Cost., la legge «è sottoposta a referendum popolare,
qualora entro tre mesi dalla [...] pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»
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Capo I
MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art. 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età .
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
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Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal
suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle
autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli
delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
Art. 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione,
o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non
può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
Art. 8.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche
periodico dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
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Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare
di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune
non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della
Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da
quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal
comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere
che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio
delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».
Art. 10.
(Ineleggibilità ed incompatibilità )
1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore».
Art. 11.
(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)
1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità , entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate
con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
Art. 12.
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni
senza vincolo di mandato».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di
altre cariche pubbliche».
Art. 14.
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
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quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro
trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metÃ
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,
132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta
da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due
Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle
Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale
della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla
Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al
Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso
alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo
periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato
non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
Art. 15.
(Iniziativa legislativa)
1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun memb ro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».
Art. 16.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme
del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e
i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo
comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme
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dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un
Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della
Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e
Province autonome in coordinamento tra di loro».
Art. 17.
(Procedure legislative in casi particolari)
1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le
seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
2. A ll’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le
seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La
Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».
5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
Art. 18.
(Decreti legislativi)
1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Art. 19.
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 20.
(Bilanci e rendiconto)
1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70,
primo comma».
Art. 21.
(Commissioni parlamentari d’inchiesta)
1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il
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Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di
opposizione».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio
provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.
Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
Art. 23.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quaranta anni».
Art. 24.
(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)
1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della
Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 25.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione».
Art. 26.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti
delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
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l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti
dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70,
commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».
Art. 27.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei
seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità ;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla
legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all’a rticolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione
per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione
del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo
Primo ministro designato».
Art. 28.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 29.
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30.
(Governo e Primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più
liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di
Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro».
Art. 31.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
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1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica».
Art. 32.
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro
dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni
anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su
ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La
votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di
una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Ca mera dei deputati ed
indìce le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di
deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo
comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale».
Art. 33.
(Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri».
Art. 34.
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
Art. 35.
(Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del
mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
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Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune»
sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica».
2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le
loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».
3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
Art. 38.
(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la
Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego
alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia
autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la
legge costituzionale».
Art. 39.
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario». (SEGUE)