(CONTINUA)
2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».
3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica
monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela
della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono
inserite le seguenti: «regionale e».
5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sicurezza del lavoro;».
7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ordinamento della capitale;».
8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
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«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».
9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di
navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse
regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti:
«produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior
esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».
Art. 40.
(Modifica dell’articolo 118 della Costituzione)
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà ,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la
leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità , può istituire altre Conferenze tra
lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni
amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni
culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti
di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli
enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei
piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni».
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Art. 41.
(Modifiche all’articolo 120 della Costituzione)
1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province
e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e
di sussidiarietà »;
c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)
1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i
criteri di composizione e».
2. A ll’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».
Art. 43.
(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)
1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di
concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».
Art. 44.
(Modifiche all’articolo 126 della Costituzione)
1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è
adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».
2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento
permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo
statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il
Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
Art. 45.
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della
Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del
pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune
che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento».
Art. 46.
(Garanzie per le autonomie locali)
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1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente
forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono
promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale
disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».
Art. 47.
(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)
1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
«Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze ammin istrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la
legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale
della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità .
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal
Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti».
Art. 48.
(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)
1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol».
Art. 49.
(Città metropolitane)
1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa
Regione».
Art. 50.
(Abrogazione)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 51.
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici
sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi
tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere
funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
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L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari».
2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Camera dei deputati».
3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati
dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la
rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la
rispettiva Assemblea».
Art. 52.
(Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma,
127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della
Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo
70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56,
primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della
presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della
Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7
del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella
circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Ca mera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla
Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima
legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano
in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno
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compiuto i quaranta anni di età ; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo
56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno comp iuto i
venticinque anni di età ;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi
dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni
di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del
Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo
contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle
elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di
cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle
Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura
regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale
della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla
medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri
generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal
rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di
ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta
comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un
giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita
alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in
scadenza.
11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura,
già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni
suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto
comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi
costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province
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di cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo
rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente:
«successivi».
Art. 54.
(Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le
disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 55.
(Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al
quale appartengono.
Art. 56.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la
puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le
Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui
alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che
devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento
delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57.
(Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva. P.S. VOTA NO
E FAI VOTARE NO