Proposta di legge modificata che presenteranno in parlamento:

Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima ...di Marijuana (Canapa indica e sativa), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 30 o non superiore al numero di tre piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 30 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori dalla propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 3 piante.

Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica e Sativa) per un massimo di 3 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.

Art 1 Bis) È fatto obbligo di usare la Canapa in ambienti privati mentre i locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 5 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere alcolici di nessun tipo e gradazione. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine.

Art 1 Ter) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati da essa ad una distanza inferiore di 500 metri da Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre, e altri ritrovi pubblici dedicati ai minori di anni 18. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata che si trova a una distanza minore da quella indicata nel presente articolo.

Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.

I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato.

La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.

Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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