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Discussione: raccolta firme per legalizzare!

  1. #31
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    io sono diventato fan

  2. #32
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    una cosa che non ho ben capito, ma si trattaterebbe di una proposta di legge di iniziativa popolare con tanto di firme? cioè una volta buttata giu questa proposta di legge pensando anche a tutti i nessi e connessi, anche al fattore guida/patente che sarebbe il primo appiglio per screditare questa proposta, poi.. il piano sarebbe? perche da quel che so queste proposte di legge anche se sono conformi al 100% non se le caga di striscio nessuno finiscono nel dimenticatoio assieme alle altre.. comq sono diventato fan pure io la speranza è l ultima a morire

  3. #33
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    Proposta di legge

    Limite previsto dalla legge per i cittadini

    Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima di Marijuana (Canapa indica e sativa), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 30. Per determinare il peso si devono considerare solo quelle parti che contengono un principio attivo significativo e quindi devono essere tralasciate le parti della pianta che fanno riferimento al gambo (o tronco di sostegno), le foglie e le radici. Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica e Sativa) per un massimo di 5 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.

    Art 1bis) È fatto obbligo di usare la Canapa in ambienti privati e, se pubblici, in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate nei limiti dell’articolo 1 e cioè non più di 5 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere superalcolici. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine.

    Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art. 1 e 1bis coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate. I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato. La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.

    Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  4. #34
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    un ultima delucidazione... se le mie 5 ipotetiche piantine producessero più di 6 grammi a pianta di quello che eccede che ne faccio?

  5. #35
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    Si in teoria con questa proposta non potresti avere più di 30g ma se legalizzano il tutto non verranno più a fare perquise e casini vari se fai la persona normale! Mi spiego: già una cosa del genere sarebbe un passo avanti, (MOLTO AVANTI) forzarla aumentando i limiti farebbe diminuire le possibilità di vederla attuata, quindi loro dicono 30g poi sta a te regolarti capito?

  6. #36
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    Proposta di legge modificata che presenteranno in parlamento:

    Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima ...di Marijuana (Canapa indica e sativa), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 30 o non superiore al numero di tre piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 30 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori dalla propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 3 piante.

    Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica e Sativa) per un massimo di 3 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.

    Art 1 Bis) È fatto obbligo di usare la Canapa in ambienti privati mentre i locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 5 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere alcolici di nessun tipo e gradazione. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine.

    Art 1 Ter) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati da essa ad una distanza inferiore di 500 metri da Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre, e altri ritrovi pubblici dedicati ai minori di anni 18. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata che si trova a una distanza minore da quella indicata nel presente articolo.

    Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.

    I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato.

    La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.

    Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    INVITO TUTTI QUELLI CHE POSSIEDONO UN ACCOUNT FACEBOOK AD ENTRARE A FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO: https://www.facebook.com/#!/pages/Le...52944204800717
    "Non penso solo che la marijuana dovrebbe essere legalizzata: penso che dovrebbe essere obbligatoria" Bill Hicks

  7. #37
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    già iscritto da un pò... speriamo bene!

  8. #38
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    Questo è il testo definitivo della proposta di legge proposta dal MLA.
    A breve partirà la raccolta firme per presentare la proposta di legge.
    Da quello che dicono da lunedi si inizierà a muovere l'iter burocratico..


    Art 1) Ogni cittadino può detenere una quantità massima di Canapa (Canapa indica, sativa e ruderialis), o di sostanze derivanti dalla sua lavorazione, pari a grammi 10 o non superiore al numero di cinque piante coltivabili nella propria abitazione. La detenzione massima di grammi 10 è indicata per il possesso, per persona fisica, oltre il quale non è possibile detenere tali sostanze al di fuori della propria abitazione privata mentre all’interno della stessa la quantità massima detenibile si estende alla quantità prodotta dalla coltivazione di 5 piante per persona fisica residente. Quindi il computo finale da tenere in considerazione per la massima detenzione sono il prodotto delle 5 piante coltivate più i 10 grammi acquistabili nei centri di vendita autorizzati.

    Per quanto riguarda i derivati della Canapa che non contengono principio attivo non vi è nessun limite nella detenzione. (Esempio di derivati che non contengono principio attivo: lenzuola, saponette, fibra tessile, profumi ecc.) I derivati della canapa che contengono principio attivo rispondono alla stessa regolamentazione prevista per la Canapa. È prevista la coltivazione casalinga della Canapa (Indica, Sativa e Ruderialis) per un massimo di 5 piante per persona. Non è richiesta nessuna autorizzazione per la suddetta coltivazione.

    Art 1 Bis) I locali pubblici che intendono commerciare e vendere al dettaglio la canapa e i derivati dalla sua lavorazione devono essere in possesso di una regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti. L’accesso ai locali pubblici in possesso della autorizzazione è consentito ai soli maggiorenni, cioè non è possibile per chi non abbia compiuto i 18 anni di accedervi. I locali pubblici autorizzati potranno vendere la Canapa e altre sostanze derivate da essa per non più di 10 grammi a persona per giorno solare. I locali autorizzati non potranno distribuire e vendere alcolici di nessun tipo e gradazione. Non si può utilizzare nessuna forma di pubblicità per indicare il luogo dei locali autorizzati o per promuoverne l’immagine. I locali pubblici di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività.

    Art 1 Ter) Non è consentito l’utilizzo della Canapa nei normali esercizi pubblici ed è altresì vietato commerciare, utilizzare e vendere la canapa e i prodotti derivati nelle adiacenze e in prossimità di Scuole, Asili, Parchi dedicati ai bambini, Piscine pubbliche, palestre, e altri ritrovi pubblici dedicati ai minori di anni 18. Non rientrano in questa determinata condizione chi utilizza la Canapa o i suoi derivati all’interno di una abitazione privata adiacente o prossima ai luoghi menzionati. L’esercizio pubblico che ha ricevuto l’autorizzazione nel vendere la Canapa e i suoi derivati non può essere fatto oggetto di revoca della licenza o di esproprio forzato per il subentro ex novo nell’area adiacente da altre attività di diversa natura e tipologia.

    Art 2) Limiti per i produttori di canapa. Chiunque al di fuori dei casi previsti all’Art.1, 1 Bis, 1 Ter, coltivi e produca la canapa deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Non vi è limite sul numero delle piante e sulla specie coltivabili. Le coltivazioni esterne devono essere accuratamente recintate per impedire l’accesso a persone non autorizzate.

    I prodotti vanno venduti con un certificato di qualità che indichi il luogo di coltivazione e la varietà utilizzata. Le coltivazioni possono essere sia a ciclo naturale sia a ciclo continuato o forzato.

    La Canapa segue le regolamentazione degli altri prodotti agricoli escluse le normative presenti in questo articolo.

    Art 3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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    Oppure potete informarvi e supportare su
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    Essere se stessi è una virtù esclusiva dei bambini, dei matti, e dei solitari
    -De Andrè-

  9. #39
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    si sa qualcos'altro?

  10. #40
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    Si che la burocrazia italiana è lenta.. hahaha dicono che devono fare autenticare tutto ecc e sperano di partire per metà febbraio con la raccolta firme!
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