Assoluzione per chi guida sotto effetto di stupefacenti
Da estense.com, di Marco Zavagli - 22 maggio 2009
Due casi ferraresi richiamano l'attenzione su una lacuna legislativa. Marco Zavagli da Estense.com.
Guidavano sotto l’effetto di cannabis eppure i giudici li hanno assolti. Due casi che riguardano altrettanti ferraresi riportano a galla una sorta di lacuna legislativa al codice della strada. Il primo caso riguarda un ragazzo di 29 anni,
Il fatto, che risale al 2005, trae origine da una segnalazione giunta alla questura di Ferrara, relativa ad una auto finita in un fossato nei pressi di Pontegradella. Il ragazzo, accompagnato al pronto soccorso, è stato sottoposto dagli agenti ad accertamenti tossicologici tramite il prelievo delle urine.
Le analisi hanno dato esito negativo per quanto riguarda la presenza di alcol, mentre è stata riscontrata la presenza di sostanza stupefacente.
Nel corso del processo l’avvocato Pasquale Longobucco che assiste il 29enne è riuscito a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento attraverso il prelievo delle urine per individuare il momento in cui la sostanza stupefacente è stata assunta. “Infatti, tale accertamento – spiega il legale -, mentre dimostra l'esistenza di sostanza stupefacente, non riesce però a provare il momento del'assunzione della stessa sostanza”.
Di conseguenza, non è stata provata la condotta di guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente e il tribunale si è pronunciato per l’assoluzione.
Un caso analogo nell’esito ma diverso nella dinamica è avvenuto a un 40enne ferrarese, assistito dall’avvocato Federico Orlandini. I fatti risalgono al 15 agosto del 2006. L’uomo, a bordo di una motocicletta insieme alla sua compagna, viene coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Canaro (in provincia di Rovigo). Soccorso e trasportato all’ospedale di Rovigo, viene sottoposto a prelievi ematici che evidenziano un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l, nonché una positività ai cannabinoidi.
Citato in giudizio per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, l’uomo è stato condannato alcuni giorni fa dal tribunale di Rovigo per il primo capo di imputazione (l’alcool) e assolto per il secondo (la droga).
Il legale è riuscito a dimostrare l'insussistenza del fatto sostenendo due ordini di ragioni.
Innanzitutto, partendo da una giurisprudenza consolidata, ha sostenuto che ai fini della prova che il conducente abbia guidato sotto l'effetto di stupefacenti è insufficiente la semplice positività, in assenza di altri elementi, come la condotta di guida e il contegno avuto al momento da parte della polizia giudiziaria.
Nel caso di specie la responsabilità del sinistro è stata addebitata a un altro conducente; inoltre l'imputato, successivamente trasportato all'ospedale, non poteva certo essere idoneo ad una valutazione psicofisica da parte delle forze dell’ordine intervenute.
In secondo luogo, l’avvocato Orlandini ha dimostrato l’inattendibilità degli esami effettuati attraverso il cd screening il quale permette di analizzare in tempi molto brevi numerosi campioni di liquido ematico o urina. Come emerso in dibattimento tali analisi, dette anche “presuntive”, permettono l'identificazione rapida delle sostanze da ricercare, mentre le analisi di conferma si rendono sempre necessarie per la definizione qualitativa e quantitativa dell’assunzione.
“Infatti le analisi di sceening sono dotate di elevata sensibilità ma di scarsa specificità – spiega Orlandini -.
In sostanza i metodi di screening possono reagire con una sostanza simile a quella ricercata, producendo il c.d. “falso positivo”. Per tale motivo in caso di risultato positivo è sempre necessaria la conferma del dato con metodo analitico diverso dal primo. Inoltre, qualora poi il risultato di un'analisi chimico–tossicologica rivesta significato legale, esponendo a sanzioni la persona sottoposta ad indagini si impone un preciso protocollo operativo”.
Un protocollo che contempla il prelievo di campioni biologici che forniscano garanzia assoluta di identificazione e conservazione; l’applicazione di metodiche analitiche standardizzate in grado di fornire risultati altamente attendibili; l’uso di un metodo alternativo di conferma qualora la prima analisi abbia dato esito positivo.
I due casi ferraresi sono trai primi segnalati in tutta Italia per quanto riguarda una lacuna nella normativa di riferimento. Non solo manca un parametro prestabilito, come esiste invece per l’alcol, in riferimento all’assunzione di droghe alla guida, ma la sua valutazione non si può fermare, in caso di esito positivo, alla semplice rilevazione dello screening.
Dettagli sui quali molti altri automobilisti potrebbero appigliarsi per cercare l’assoluzione se il legislatore non provvederà in tempi brevi a ricucire questa “sbavatura” nelle maglie della legge.