Il Governo toglie l’obbligatorietà del carcere per gli incendi


Com'è quella frase? "Brucia? Meio!!!" Devono aver pensato così i legislatori..


GEAPRESS – Una vicenda incredibile che però è entrata a far parte del Decreto Legge n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso e recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, ovvero il cosiddetto “decreto svuota carceri”.

Proprio a luglio, stagione degli incendi, il Governo ha tolto l’obbligatorietà della detenzione per le persone riconosciute colpevoli del reato di incendio boschivo doloso. La previsione del carcere deriva dalla pena reclusiva prevista da un minimo di anni quattro fino a dieci. A disporre così è il primo comma dell’art. 423 bis del Codice Penale. L’articolo 656 del Codice di Procedura Penale, però, dispone al quinto comma di potere sospendere l’esecutivià della pena reclusiva (sempre a condanna avvenuta) con l’affidamento, ad esempio, ai servizi sociali o arresti domiciliari. Tale forma di attenuazione della pena era, fino allo scorso giugno, impossibile da applicare per il reato di incendio boschivo doloso. Lo escludeva lo stesso articolo 656 CPP, al successivo comma nove.

Cosa ha fatto il Governo? Ha a sua volta escluso dal comma nove proprio l’art. 423 bis del Codice Penale. In altri termini, la persona riconosciuta con sentenza definita colpevole di incendio boschivo doloso (ovvero appiccato con volontà di farlo) potrebbe godere delle forma di pena attenuata. La sospensione dell’esecutività della pena, dipenderà ora dal Pubblico Ministero.