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Discussione: Proposta di legge Giuseppe Civati PD

  1. #1
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    ho cercato ma mi sembra che non ci sia una discussione sulla PdL

    Proposta: http://www.ciwati.it/wp-content/uplo...lizzazione.pdf

    Art. 1.
    1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l’acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il quantitativo massimo acquistabile in unica soluzione da un singolo soggetto è di cinque grammi.


    3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo (Thc) presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute.

    4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni diciotto.

    Art. 2.
    1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, vıola il divieto di cui all’articolo 1, comma 4, ovvero consente che nel suo locale minori di anni diciotto consumino le sostanze anzidette, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.

    2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 1.

    Art. 3.
    1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, la coltivazione, l’acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

    Art. 4.
    1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
    2. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

    Art. 5.
    1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

    a) all’andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
    b) allefascedietàdeiconsumatori;
    c) al rapporto fra l’uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di
    alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    d) aglieffettiperlasaluterilevatiinconseguenzadelcons umodicannabisindicae
    di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
    e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
    f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.

    Art. 6.
    (Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
    1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 20.000 euro»;
    b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni diciotto».

    Art. 7.
    (Modifiche in tema di sanzioni amministrative).
    1. All'alinea del comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».

    Art. 8.
    1. La presente legge non comporta nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica
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  2. #2
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    ...forse mi e' sfuggito ma...non sarebbe permessa la coltivazione ad uso personale, ma solo per business previa autorizzazione ministeriale?
    Per il resto punibilita' ?

  3. #3
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    da quello che ho capito la coltivazione personale, viene depenalizzata, solo reato amministrativo.

    mentre coltivazione a fini di lucro e vendita vengono legalizzate...

    mi riservo di analizzarla meglio

    cmq tutte queste proposte non tengono conto della pronuncia della corte... se i giudici cancellano anche parzialmente la FiniGiovanardi, gli articoli potrebbero non avere fondamento?
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  4. #4
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    ne stiamo parlando qui http://enjoint.info/forum/showthread.php?t=22748&page=2
    anche se forse è meglio spostare tutta la discussione in questo topic (dal post dove linko la pdl di Civati in poi).

    Da quanto ho capito io, comunque, per la coltivazione di cannabis per uso personale e con autorizzazione non c'è nessuna sanzione amministrativa; c'è una sanzione amministrativa per la coltivazione di cannabis ad uso personale senza autorizzazione e c'è la reclusione ad un massimo di tre anni per la vendita di cannabis senza autorizzazione (attualmente la pena per spaccio di cannabis va dai 6 ai 26 anni).

    Riguardo la tua ultima domanda, mi sembra che l'avvocato Zaina disse che una cosa del genere non era possibile.
    Ultima modifica di M'agganjo; 01-02-14 alle 17:35

  5. #5
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    Da come ho capito io (terza versione) la coltivazione ad uso personale non è punita ne penalmente ne amministrativamente, vedi articoli 6 e 7. Mentre per la produzione commerciale e la vendita serve l'autorizzazione, nel caso fosse assente si va sul penale, vedi articoli 1 e 3.


    ......servirebbe l'avvocato!!!!
    Un fanculo sincero ai flame.

  6. #6
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    Da quel che ho capito il testo fa riferimento ad una sola varietà di cannabis, la Cannabis Indica
    Restano escluse Ruderalis e Sativa.

    Inoltre prevede l'autorizzazione (schedatura) obbligatoria per chi coltiva (ma senza tassa! ... anoressica consolazione)
    @moran: è molto simile alla prop M5S per ciò che riguarda la coltivazione personale, ovvero: si rischia la galera.

    l'Art.1 è chiaro, riferendosi solo a Cannabis Indica e dicendo che vengono permesse solo le coltivazioni autorizzate di questa varietà.

    Ci sono poi vari articoli contrastanti.... (vedasi discussione passata)

    Concordo con M'agganjo quando dice che sarebbe meglio spostare qua i posts della discussione già iniziata nell'altro topic.EDIT: anzi no! Semmai l'inverso. Visto che quest'area è solo visibile agli iscritti. Sarebbe meglio postare questo topic in area visibile a tutti, ad esempio nell'altro topic
    Ultima modifica di KGB; 01-02-14 alle 22:34 Motivo: EDIT: sullo spostamento
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  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da KGB Visualizza Messaggio
    Da quel che ho capito il testo fa riferimento ad una sola varietà di cannabis, la Cannabis Indica
    Restano escluse Ruderalis e Sativa.
    l'Art.1 è chiaro, riferendosi solo a Cannabis Indica e dicendo che vengono permesse solo le coltivazioni autorizzate di questa varietà.
    Not true. Anche nella Fini-Giovanardi viene citata solo la Cannabis Indica come sostanza cannabacea illegale, e mai la Sativa e la Ruderalis. Questo non significa che con la legislazione attuale è permessa la coltivazione di Sativa e Ruderalis mentre non è permessa quella della Indica. Lo stesso discorso vale all'inverso: il fatto che nella proposta di Civati venga citata solo la cannabis Indica non significa che la Sativa e la Ruderalis continueranno ad essere trattate al pari di cocaina ed eroina, anzi. Saranno trattate come la cannabis Indica. Non ti so dire perché nella Fini-Giovanardi e nei vari disegni di legge non vengano elencate queste due, probabilmente perché la nomenclatura ha un significato diverso in campo giuridico, rispetto a quella che viene data in campo agricolo. Quindi ripeto: anche nella fini-giovanardi non viene citata la Sativa ma non significa che ne sia permessa la coltivazione o l'acquisto o la vendita.

    è molto simile alla prop M5S per ciò che riguarda la coltivazione personale, ovvero: si rischia la galera.
    Not true. Con la coltivazione personale senza autorizzazione si rischia una fastidiosa multa da pagare e qualche altra sanzione amministrativa. La galera non la si vede nemmeno col binocolo.


    Ci sono poi vari articoli contrastanti.... (vedasi discussione passata)
    Io di articoli contrastanti nella proposta di Civati non ne vedo, anzi. Fila tutto liscio.
    Se invece parli di un articolo della proposta di Civati che va in contrasto con qualsiasi altra legge in materia di stupefacenti lì vale il principio di coerenza dell'ordinamento giuridico, ovvero se due articoli di due leggi diverse vanno in contrasto, vige la più recente.
    Ultima modifica di M'agganjo; 01-02-14 alle 22:39

  8. #8
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    Per favorire il dibattito desidero informarvi che domani pubblicherò un breve commento alla proposta di legge dell'on. Civati.

  9. #9
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    Not true. Anche nella Fini-Giovanardi viene citata solo la Cannabis Indica come sostanza cannabacea illegale, e mai la Sativa e la Ruderalis. Questo non significa che con la legislazione attuale è permessa la coltivazione di Sativa e Ruderalis mentre non è permessa quella della Indica. Lo stesso discorso vale all'inverso: il fatto che nella proposta di Civati venga citata solo la cannabis Indica non significa che la Sativa e la Ruderalis continueranno ad essere trattate al pari di cocaina ed eroina, anzi. Saranno trattate come la cannabis Indica. Non ti so dire perché nella Fini-Giovanardi e nei vari disegni di legge non vengano elencate queste due, probabilmente perché la nomenclatura ha un significato diverso in campo giuridico, rispetto a quella che viene data in campo agricolo. Quindi ripeto: anche nella fini-giovanardi non viene citata la Sativa ma non significa che ne sia permessa la coltivazione o l'acquisto o la vendita.
    Questo vorrebbe dire che anche nella fini-giovanardi è presente lo stesso errore.
    In pratica uno protrebbe coltivare ruderalis e se vien beccato potrebbe cavarsela spiegando che non è cannabis Indica. Siccome la legge ha 'sta falla alcune piante vengono considerate diversamente da altre.
    Non esiste e non può esistere un "termine giuridico" che indichi piante diverse tramite l'uso del nome botanico specifico di una specifica pianta. Se dici Cannabis intendi tutti i tipi di Cannabis. Se specifichi "Indica" intendi solo la Cannabis Indica.
    Un giudice deve interpretare la legge. Non è giustificabile che finisca coll'assimilare la Ruderalis o la Sativa alla Indica: sono piante diverse (altrimenti non sarebbe neppure nata la distinzione).

    Il giudice non potrebbe nemmeno dire che "con cannabis Indica dalle nostre parti (Italia) si indica comunemente la cannabis in generale " perchè non è così. La cannabis da sempre più diffusa in Italia è la Cannabis Sativa (nel '700, '800 e negli inizi del '900; Veniva usata a scopo industriale e tessile, fra le altre cose). La Indica in Italia era pressochè (infatti nella seconda metà dell'800 Carlo Erba la importava dall'estero perchè in Italia non esisteva la Indica) inesistente e fù sempre così fino alla proibizione, quando divennero entrambe (Sativa e Indica ) rare.

    Not true. Con la coltivazione personale senza autorizzazione si rischia una fastidiosa multa da pagare e qualche altra sanzione amministrativa. La galera non la si vede nemmeno col binocolo.
    Senza autorizzazione si rischia ciò che è previsto dalla 309/90. Se a uno va "bene" subisce "solo" il sequestro della pianta. Se va male rischia sanzioni o galera (stando a ciò che diceva la legge precedente alla fini-giovanardi, ovvero la legge 309/90)

    Non dico che uno non potrebbe vedersi riconosciuta la coltivazione ad uso personale. Dico solo che non è cosa certa.
    Inoltre, a prescindere da come poi finisca, avere un processo non piace a nessuno.

    Io di articoli contrastanti nella proposta di Civati non ne vedo, anzi. Fila tutto liscio.
    (premesso che resta da stabilire cosa le legge consideri "coltivazione personale". Se la discrimine è "il tizio è stato trovato a spacciare oppure no?" allora va bene. Se invece costituisce aggravante [vedi sentenze passate] l'uso di concimi e/o lampade: allora no.)
    Lo ripeto brevemente:
    L'art1.1: la produzione (commerciale o meno) deve essere autorizzata. Produzione=coltivazione.
    Art.3.1: la coltivazione non autorizzata viene trattata secondo ciò che è previsto dall'articolo X della 309/90
    Art.6.1: tale articolo X viene modificato per inserire che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica"

    allora la domanda: per quale motivo si dice che una coltivazione personale deve essere autorizzata se poi si dice che "non sono punibili coltivazioni personali di cannabis indica" ?

    Perchè richiedere a chi fa coltivazione personale di schedarsi se la stessa legge prevede che non è mai punibile la coltivazione personale ?
    O serve l'autorizzazione, oppure non serve.
    Quel che dico io è: perchè l'art1 non specifica se l'autorizzazione è obbligatoria solo per chi coltiva per vendere o se lo è anche per chi lo fa per uso personale?

    Se l'art.6.1 ha valore legale maggiore rispetto al contrastante art.1.1, allora ben venga la prop. Civati...
    In caso contrario ... non vedo molto senso in questa proposta. (per come è attualmente scritta, anche per il fatto che è una regolamentazione ristretta al solo caso della Indica e non comprende nè Sativa nè Ruderalis)
    Ultima modifica di KGB; 02-02-14 alle 00:26
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  10. #10
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    Giuridicamente parlando, credo che per indica, intendono la pianta che produce principio attivo, mentre per sativa, intendono la canapa industriale.

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