Thanks Thanks:  0
Mi piace Mi piace:  3
Non mi piace Non mi piace:  0
Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Vademecum operativo per chi e' stato condannato con la fini giovanardi

  1. #1
    Data Registrazione
    Feb 2013
    Messaggi
    1,027
    Mentioned
    72 Post(s)
    Credo che possa essere utile per gli utenti di ADUC un piccolo vademecum concernenti quali siano le procedure che si possono e devono attivare a seguito della abrogazione della L. 49 del 2006 meglio conosciuta come FINI-GIOVANARDI.
    In primo luogo si deve dire che le procedure che si andranno sinteticamente ad esporre riguardano in via esclusiva solamente le condanne – provvisorie o definitive – per condotte concernenti la cannabis ed i suoi derivati.
    Si deve, infatti, osservare che con il ripristino della divisione tabellare fra droghe pesanti e droghe leggere, si è ritornati alla auspicata ed auspicabile distinzione di pene fra le stesse, con un miglioramento per le sostanze psicoattive cd. leggere.
    Dunque passiamo alle procedure.
    1)In relazione a sentenze emesse in 1° grado od in grado di appello, ma non ancora passate in giudicato, consiglio di presentare motivi di appello o di ricorso aggiuntivi a quelli già presentati.
    Con tali motivi, che possono essere presentati – ai sensi del comma 4° dell'art. 585 c.p.p. - sino a 15 giorni prima della udienza di fronte alla Corte di Appello od alla Corte di Cassazione, va richiesta espressamente l'applicazione del regime stabilito dal testo dell'art. 73 – nella formulazione anteriore alla riforma del 2006, oggetto di dichiarazione di incostituzionalità - .
    Non si tratta di un'attività superflua, perchè richiama l'attenzione su di una tematica inedita.
    Ritengo, infatti, che sia consigliabile che tale deduzione venga effettuata anche nel caso in cui i motivi principali (di appello o di ricorso per cassazione) puntino alla riforma della sentenza impugnata, chiedendo l'assoluzione o, comunque, un nuovo giudizio per discutere della responsabilità dell'imputato.
    Se il processo dovesse pendere in Corte di Cassazione, la sentenza impugnata deve venire annullata e rinviata al giudice di appello od al giudice del patteggiamento.
    Ci sarà, pertanto un nuovo processo, per ricomputare effettivamente la pena.
    2)In relazione alle sentenza che sia passate in giudicato (cioè definitive), si deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 673 c.p.p., con la quale si domanda la revoca della sentenza che è divenuta inoppugnabile – cioè contro la quale si siano esaurite tutte le impugnazioni -.
    In questa situazione si devono operare alcune distinzioni.
    a) Se la sentenza contempla una pena detentiva da eseguire effettivamente – perchè superiore a due anni, o, comunque, non è stato concesso il beneficio della sospensione della pena – esiste un forte interesse, perchè un'eventuale riduzione può permettere di fruire di benefici (sospensione condizionale e non menzione della condanna), evitando – così – l'effettiva esecuzione.
    La relativa istanza, ex art. 673 c.p.p., va presentata al giudice competente (quello che l'ha emessa Corte di Appello, GUP, Tribunale), prima di presentare qualsiasi altra richiesta – affidamento o detenzione domiciliare - al Tribunale di Sorveglianza, che è competente per l'esecuzione, oppure anche se sia stato già richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, od altra misura alternativa al carcere, od, addirittura, se tali misure siano già in corso di esecuzione.
    Nel caso non vi sia stata alcuna decisione sull'affidamento o su altre misure alternative, può essere opportuno chiedere la sospensione del giudizio – se fosse fissata l'udienza – al Tribunale di Sorveglianza.
    b) Se la sentenza contempla una pena detentiva che non debba essere eseguita effettivamente – perchè inferiore a due anni, o, comunque, è stato concesso il beneficio della sospensione della pena – esiste, comunque, un interesse a chiedere la revoca ex art. 673 c.p.p., perchè così, una eventuale riduzione di pena permette di avere ancora a disposizione un plafond di sospensione condizionale.
    L'istanza va presentata al giudice competente (quello che l'ha emessa Corte di Appello, GUP, Tribunale).

    ** ** **

    Potrebbero esservi problemi, in quanto una grave fonte di contraddizione (effetto proprio dalla decisione della Corte) investe il concetto di lieve entità di cui al co. 5 dell'art. 73.
    Come ho già più volte sottolineato, allo stato esiste, infatti, assoluta incertezza perchè non si sa se si debba applicare la vecchia normativa (dalla Jervolino-Vassalli), che la prevedeva come circostanza attenuante oppure quella recente della L. 21 febbraio 2014 n. 10 che la tramuta in reato autonomo.


    Chiunque avesse necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, può trovarmi sia al mio indirizzo di posta elettronica [email protected], che al 333 9030931.

  2. #2
    Data Registrazione
    Jun 2011
    Messaggi
    788
    Mentioned
    34 Post(s)
    grazie avvo, ma per chi ha gia' una pena sospesa????

  3. #3
    Data Registrazione
    Feb 2013
    Messaggi
    1,027
    Mentioned
    72 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da punk lover Visualizza Messaggio
    grazie avvo, ma per chi ha gia' una pena sospesa????
    Caro Punk Lover

    Nel mio topic dicevo che se la sentenza contempla una pena detentiva che non debba essere eseguita effettivamente – perchè inferiore a due anni, o, comunque, è stato concesso il beneficio della sospensione della pena – esiste, comunque, un interesse a chiedere la revoca ex art. 673 c.p.p..
    Una possibile riduzione della pena, infatti, permette di avere ancora a disposizione un margine più ampio di sospensione condizionale.
    Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
    Se lei fosse stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi con la condizionale, potrebbe fruire del beneficio solo per una ulteriore condanna contenute nel massimo in 6 mesi.
    Se con l'incidente di esecuzione la pena viene ridotta esemplificativamente a 10 mesi, lei acquisisce un bonus di ulteriori 8 mesi, che vanno assommati ai 6 di cui già fruiva.
    spero di essere stato comprensibile.

  4. #4
    Data Registrazione
    Jun 2012
    Località
    lass sta
    Messaggi
    1,535
    Mentioned
    3 Post(s)
    Grazie Avvocato Zaina, un mio amico 4 anni fa venne arrestato con l'accusa di detenzione di 12 piante di marijuana. Gli furono dati 4 anni di domiciliari e a quanto pare adesso dovrebbero rimborsagli 3000 euro. Non mi ha spiegato tutto nel dettaglio, ma magari posso invitarlo ad iscriversi sul foro cosi sarà lui a raccontare l'esperienza.
    Vede meglio un anziano seduto,
    che un giovane in piedi.
    Non importa la grandezza di una canna,
    l'essenziale conta in qualità!!

  5. #5
    Data Registrazione
    Feb 2013
    Messaggi
    1,027
    Mentioned
    72 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Darkmirror Visualizza Messaggio
    Grazie Avvocato Zaina, un mio amico 4 anni fa venne arrestato con l'accusa di detenzione di 12 piante di marijuana. Gli furono dati 4 anni di domiciliari e a quanto pare adesso dovrebbero rimborsagli 3000 euro. Non mi ha spiegato tutto nel dettaglio, ma magari posso invitarlo ad iscriversi sul foro cosi sarà lui a raccontare l'esperienza.
    Non è esatto.
    Se propone l'incidente di esecuzione, il suo amico potrebbe vedere ridotta la pena detentiva e quella pecuniaria, ma certo non gli restituirebbero nulla.
    Se ha necessità di altri chiarimenti, io sono qui....

Chi Ha Letto Questa Discussione: 0

Attualmente non ci sono utenti da elencare.

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

Questo sito utilizza cookies di analytics su dati esclusivamente aggregati e cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dell'utente tramite plugin sociali e video.
Cliccando su oppure continuando la navigazione sul sito accetti i cookies. Per l'informativa completa clicca qui.