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Discussione: sentenza coltivazione per fini terapeutici

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    Spero di fare cosa gradita nel condividere questa BUONA notizia!

    sentenza coltivazione per fini terapeutici

    La sentenza 336/2014 del 08.05.14 del GUP Tribunale di Trento, la numero 336/2014, apre le maglie della giurisprudenza al concetto di uso terapeutico della marijuana.
    Il processo che ha prestato l’occasione per affermare che non costituisce reato la coltivazione di piante di canapa indiana, perché “gli effetti della loro assunzione avevano natura e finalità terapeutica, e non stupefacente in senso proprio” si è concluso l’08 maggio scorso.
    Si può leggere questo nella parte motiva della sentenza pronunciata dal GUP di Trento che assolve un cinquantenne della provincia trentina imputato per coltivazione di tre piante di canapa, la più piccola delle quali raggiungeva l’altezza di 103 cm, messe a dimora in una zona boschiva. All’addebito di coltivazione si aggiungeva quello di detenzione di circa 300 grammi di marijuana in foglie e inflorescenze essiccate, pronta per l’uso e conservata nell’abitazione in 17 vasetti.
    L’accusa, per giustificare la richiesta di condanna dell’imputato a otto mesi di reclusione e 3.000,00 € di multa, osservava in fatto che la presenza congiunta di piante e di prodotto essiccato indicavano l’esistenza di una coltivazione sistematica da parte dell’imputato.
    La difesa subordinava la richiesta di rito abbreviato al deposito di una consulenza tecnica redatta da un medico legale specializzato in tossicologia forense.
    In ordine al reato contestato, va osservato preliminarmente che il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti è ascrivibile nella categoria dei reati di pericolo, essendo punito il fatto della coltivazione in sé. La giurisprudenza ha individuato, tra i beni presidiati dall’incriminazione in parola, la salute, la sicurezza ed l’ordine pubblico, nonché la salvaguardia delle giovani generazioni (in tal senso, ex pluribus, Corte Cost. 333/1991 e 360/1995, Sez. Un. Kremi, 24.06.1998).
    La linea difensiva prescelta non è stata orientata a negare gli addebiti di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Le piante c’erano ed erano state coltivate e curate dall’imputato. Erano tre, e ciascuna di esse raggiungeva uno sviluppo arboreo superiore ad un metro. Piuttosto, per tramite delle risultanze della consulenza medica e di una dichiarazione ex art. 421, 2° comma, cpp, la difesa ha affermato l’uso terapeutico dei derivati della cannabis per quell’imputato che – affetto da sieropositività – soffre quotidianamente i sintomi dell’epatite cronica da HCV evoluta in cirrosi epatica, diabete, instabilità vescicale in IPB, e rachide lombare, malattie curate con una serie di farmaci salvavita dai quali scaturiscono effetti collaterali intollerabili (nausee, crampi, inappetenza, insonnia, …). Come anticipato, l’uomo, le cui generalità non possono essere diffuse (art. 52 del D.lgs. 196/2003), si è presentato avanti al Giudice con una dichiarazione resa in piena consapevolezza: “ (…) Non spaccio: autoproduco quanto mi occorre per fronteggiare esigenze terapeutiche specifiche. (…) So con questa mia scelta di andare a confrontarmi con una legge che può punirmi. Ma ritengo questa legge ingiusta”.

    L’elaborato redatto dal medico legale di parte intendeva dimostrare l’innocenza dell’uomo provando che la condotta ascritta manca di antigiuridicità (art. 51 c.p.) in quanto costituisce espressione dell’esercizio del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.).
    Inserito a pieno titolo tra i diritti fondamentali dell’uomo, il diritto alla salute – accostato al concetto di benessere (mutuando l’approccio della O.M.S che nel 1948 definiva la “salute” come quello stato di “completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità”) ed al valore della dignità umana – trova riscontro anche nella lettera dell’art. 35 della C.D.F.U.E. (“Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”). Ulteriormente il bene “salute” trova tutela nel testo della Convenzione di Oviedo (“Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, del 04.04.1997) che propone il “Primato dell’essere umano - L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società” (art. 2). Sebbene l’ambito di operatività della Convenzione sia la biologia applicata all’essere umano, e malgrado la stessa non sia giuridicamente vincolante (l’Italia si è schierata in prima linea sostenendo ed auspicando la firma della Convenzione, senza poi darne piena ratifica), questa offre un contributo rilevante, insieme agli altri, nell’argomentazione della difesa1.
    Nel sistema dei diritti fondamentali (quali il diritto alla vita, alla libertà, alla dignità umana, alla riservatezza, oltre che al diritto alla salute …) tutti a “vocazione ubiquitaria” e trasversale2, dove le Corti Superiori si spendono sempre più spesso in reciproci richiami3, anche l’affermazione contenuta nell’art. 16 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, secondo cui “Ogni persona ha il diritto di godere del migliore stato di salute fisica e mentale che essa è in grado di conseguire”, arruolata a sostegno della linea difensiva dell’uomo, non può lasciare indifferenti.

    Per completare il quadro, debbono essere riportate le conclusioni della consulenza. “(…) Di fatto l’imputato ha una sorta di dipendenza consapevole collocabile all’interno del concetto tossicologico forense di “riduzione del danno”: assume abitualmente derivati della cannabis senza che gli derivino effetti voluttuari; l’assunzione di tali derivati (…) rappresenta per l’imputato un tentativo efficace di ridurre gli effetti collaterali della polifarmacoterapia che assume cronicamente. (…) è obbligato ad assumere una polifarmacoterapia antiretrovirale che determina pesanti effetti collaterali, aggravati dalla contestuale presenza di un grave danno epatico cronico. Gli effetti collaterali riguardano sia sintomi di tipo gastrointestinali, sia sintomi sistemici. In questo senso è possibile affermare che l’utilizzo di derivati della cannabis da parte dell’imputato ha finalità terapeutica ed ha fondamento scientifico”.
    Considerate le premesse in ordine al diritto fondamentale della salute, la natura dell’illecito addebitato, la peculiare situazione medica dell’imputato, secondo la difesa risulterebbe contrario alla logica personalistica (di cui l’art. 2 della Convenzione di Oviedo è espressione) anteporre l’interesse della società (di cui sono estrinsecazione i beni sottesi all’incriminazione della coltivazione) a quello di cui è portatore il singolo in ipotesi di conflitto tra gli stessi.
    Tutto ciò ha guidato la difesa nella richiesta di un riconoscimento giuridico al diritto dell’uso terapeutico della cannabis valido come causa di giustificazione (art. 51 c.p.) rispetto alle condotte di detenzione e coltivazione di canapa indiana.

    La pronuncia in esame in parte accoglie questi aspetti. Con essa il GUP di Trento afferma la non rilevanza penale della coltivazione di piante di canapa indiana, perché “gli effetti della loro assunzione avevano natura e finalità terapeutica, e non stupefacente in senso proprio”.
    Per onor del vero, l’argomentazione in diritto effettuata dal Giudicante è più ampia ed articolata, a tratti forse un po’ “sfocata” rispetto alle difese sviluppate.

    Da un lato, in sentenza si dà atto della ricostruzione in termini di plurioffensività del reato. Dall’altro, si ribadisce che la natura di reato di pericolo astratto della coltivazione non è incompatibile con il principio di necessaria offensività della condotta (Sez. Un. Di Salvia, 24.04.2008), offensività che deve pur sempre essere provata … in concreto (Corte Cost. 333/1991 nella materia trattata; ma più in generale, Corte Cost. 62/1986).
    In sentenza, l’affermazione della natura e finalità terapeutiche (e non stupefacenti) della sostanza coltivata conduce alla irrilevanza penale della condotta in quanto collegata, tramite il lemma “e come si è visto...”, alla parte in cui il Giudice reputa “dimostra[to] (…) la necessità di utilizzo per una cura sintomatica della patologia”. In questo, pare emergere il riconoscimento dello stato di necessità, ma più propriamente forse l’esimente dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p., come richiesto dalla difesa), la declinazione del quale risulta più puntuale là dove le motivazioni terapeutiche assurgono a vero e proprio “esercizio del diritto”.

    Cionondimeno, per essere una delle prime sentenze che affronta il tema della cannabis terapeutica, deve essere apprezzata la distinzione – inedita almeno a quanto consta a chi scrive – tra finalità stupefacente (e perciò illecita) e finalità terapeutica (scriminata).

    Auspicando il superamento delle conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza Di Salvia, ed un’apertura giurisprudenziale in argomento, sia consentito un richiamo alla sentenza costituzionale numero 230/2012. “Il precedente giurisprudenziale, per converso, fa stato solo nel procedimento penale cui si riferisce e non è ulteriormente vincolante, potendo essere contraddetto da una decisione successiva, emessa da qualsiasi giudice della Repubblica.

    Né sarebbe possibile pervenire a conclusioni difformi con riguardo alle pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Malgrado l'indubbio «prestigio» di cui godono tali pronunce, i principi di diritto da esse affermati restano suscettibili di modifica e di evoluzione, anche su impulso delle sezioni singole. Riconoscere una «così straordinaria vis espansiva» alla pronuncia di legittimità, sia pure delle Sezioni unite, non si concilierebbe col criterio di ragionevolezza e produrrebbe, altresì, un effetto di «ingessamento» della giurisprudenza, a torto sottovalutato dal rimettente” (Corte Cost. 230/2012).

    NOTE
    1 La Convenzione di Oviedo rappresenta uno strumento di c.d. “soft law” spesso richiamato dalla giurisprudenza, anche Costituzionale. Esemplificando, la sentenza della Corte Cost. 438/2008, in materia di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti, ha rafforzato l’affermazione della necessità del consenso libero ed informato ai fini della sottoposizione ad un trattamento richiamando il testo della Convenzione.
    2 Manes Vittorio, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sopranazione in materia penale, in Dir. Pen. Contemporaneo
    3 Tania Groppi e Anna Maria Lecis Cocco-Ortu, Le citazioni reciproche tra la Corte Europea e la Corte Interamericana dei diritti dell’Uomo: dall’influenza al dialogo, in Federalismi, 19/2013. Le Autrici segnalano una costante influenza tra sistemi di tutela dei diritti fondamentali regionali. Talora nella parte motiva delle sentenze pronunciate a Strasburgo si scoprono riferimenti alla giurisprudenza interamericana: così, nei casi G.B. c. Bulgaria, Ric. n. 42346/98, 17 marzo 2004; Iorgov c. Bulgaria, Ric. n.40653/98, 11 marzo 2004; Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia, Ric. n.42202/07, 15 marzo 2012; Bayatyan c. Armenia, Ric. n. 23459/03, 7 luglio 2011. Più frequenti, invero, i richiami spesi dalle parti in causa, o in opinioni separate.

    * collaboratore Aduc, legale del foro di Trento
    http://droghe.aduc.it/articolo/canna...tore_22262.php
    Ultima modifica di StRaM; 03-06-14 alle 11:56

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