L'evoluzione della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, DPR 309/1990 ed il suo mutamento da circostanza attenuante a reato autonomo.

E' ormai pacifica la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, che però (come afferma Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 11110, Kiogwu) non è stata implicitamente caducata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006).
Si deve, infatti, sottolineare come le modifiche intervenute nel tempo con la L. 10/2014, prima e la L. 79/2014, poi, norme che hanno entrambe inciso sulla struttura del reato, sono del tutto autonome, successive e svincolate dalle disposizioni dichiarate incostituzionali. [Conf .Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288, Cassanelli, che pone l'accento distintivo sulle "indicazioni desumibili dal criterio testuale, da quello sistematico e dall'analisi dell' “intentio legis”, non contrastate da decisivi argomenti di segno opposto, e pure Sez. IV, 28 febbraio 2014, n. 10514, Verderamo ].
La natura di autonomia e, soprattutto, la nuova quantificazione di pena (6 mesi - 4 anni di reclusione oltre alla multa) prevista dalla L. 79/2014, ha permesso alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio sentenza di merito, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
In ogni caso, come stabilito da Sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 9892, Bassetti ed altro la pur intervenuta trasformazione della fattispecie prevista dall’art. 73, co 5, in ipotesi autonoma di reato non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi ed identificativi del fatto di lieve entità.
Tale istituto rimane, infatti, configurabile nei casi di minima offensività penale della condotta, (cioè di minimo pericolo) che deve essere deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo concernente la sostanza stupefacente.
Oltre a tali criteri possono venire utilizzati anche gli altri parametri previsti dalla disposizione in esame (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).
Deriva, pertanto, la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente rispetto agli altri, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio ed il fatto rientrerà nell'ipotesi ordinaria, o del comma 1 oppure del comma 4. [Conf. Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 15020, Bushi].
La struttura del comma 5, così come desumibile dalla modifica operata dalla L. 79/2014, che equipara quoad poenam le cd. droghe leggere alle cd. droghe pesanti conserva ad avviso di Sez. IV, 24 aprile 2014, (n. 20225, De Pane e altro) una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le “droghe pesanti” o le “droghe leggere”, tale da non risultare contrastante con l’art. 3 Cost..
Si tratta di considerazione assai opinabile e che verrà vagliata dalla Corte Costituzionale che recentemente è stata investita dell'esame della questione di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e per lesione del dirritto di uguglianza, dell'art. 73 co. 5 così come modificato dalla L. 79/2014, nella parte in cui stabilisce il medesimo trattamento sanzionatorio a condotte aventi ad oggetto sostanze obbiettivamente tra loro differenti e sanzionate ai co. 1 e 4 del medesimo articolo, in maniera differente (segue)