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Discussione: Non sciogliamo le campane a festa (a proposito della sentenza 30 luglio 2014 in tema

  1. #1
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    Attenderei nuove e plurime conferme giurisprudenziali, prima di sciogliere le campane a festa - come purtroppo incautamente sta avvenendo - con l'annunzio che è intervenuta una svolta antiproibizionista nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di coltivazione di piante di cannabis da cui ricavare sostanze stupefacenti.
    La sentenza n. 33835/14 depositata il 30 luglio 2014 e pronunziata dalla Sesta Sezione della Cassazione all'udienza dell'8 aprile 2014 costituisce, infatti, solo un primo (seppur significativo) passo sul lungo e desertico percorso che deve condurre ad equiparare la coltivazione alla detenzione.
    Diciamo subito quali sono gli aspetti positivi che emergono dalla decisione in commento.
    Si tratta di una progressione logico-giuridica che muove dal concetto normativo di offensività, (quella teorica) perviene al concetto giurisprudenziale di offensività (quella concreta) e giunge, al termine di questo iter, all'affermazione dell'inoffensività della condotta coltivativa quando la destinazione del prodotto così ottenuto (vale a dire il movente originario della coltivazione) sia quella del consumo personale dell'agente.
    E' indubbio, che questa serie di approssimazioni successive tra loro concatenate, (si che l'una è la naturale conseguenza dell'altra), legittima un argomento - quello dell'importanza dell'esame della teleologia della condotta - che il sottoscritto (ricorderanno certamente gli amici che mi seguono) ha da tempo sostenuto con forza, in più interventi anche su questa pagina personale.
    Dunque, la Corte di legittimità abilita giurisprudenzialmente - oltre al già riconosciuto canone della "minima entità della coltivazione" - anche il principio dell'uso personale del prodotto ricavato.
    Si deve constatare - ed è questo altro elemento di importante novità - che il Collegio recepisce finalmente quell'argomento, davvero assai pertinentemente speso negli ultimi anni nelle aule di giustizia, per cui la condotta coltivativa a fini di consumo personale esclude "la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione".
    E' comunque l'antitesi fra offensività ed inoffensività il fulcro del ragionamento della Corte, la quale opera una preliminare ed interessante rassegna degli approdi giurisprudenziali (soprattutto della Corte Costituzionale), per meglio evidenziare la necessità di superare il concetto di "offensività astratta", tipicamente di carattere legislativo (in base al quale, però, sino ad oggi la Corte di Cassazione - specialmente la famosa sentenza SS.UU. 28 aprile 2008 - ha tratto spunto per ritenere sanzionabile a priori la coltivazione) per giungere al concetto di "offensività concreta".
    E', infatti, in forza di questa interpretazione evoluta, che si può dare - in ogni singolo caso - una risposta adeguata alle risultanze di fatto.
    Cercherò di essere più chiaro possibile, anche se chiedo a tutti comprensione perchè l'argomento può avere passaggi ostici e non si presta a semplificazioni banali.
    Con ordine.
    Sino ad oggi la coltivazione è stata di regola sanzionata dai giudici, in quanto viene ravvisata la sussistenza dell'offensività della condotta, cioè della sua illiceità penale, in linea generale nelle seguenti ipotesi :
    1. prima ancora della realizzazione del prodotto drogante, in presenza di piante idonee teoricamente a produrre stupefacente ed appartenenti al genere botanico della cannabis;
    2. ove le piante possano produrre prodotti che contenessero principi attivi idonei a suscitare effetti droganti;
    3. ove i principi attivi contenuti nella piante non appaiano affatto minimali.
    Si tratta però di una nozione di offensività di carattere puramente teorico.
    Vale a dire che la giurisprudenza ha ritenuto illecita ed ha punito la condotta coltivativa, sol perchè conforme - sul piano astratto - al precetto normativo che l'ha vietata indiscriminatamente (l'art. 73 dpr 309/90).
    Le pronunzie emesse dai giudici, così, hanno, nel tempo, riconosciuto valore esclusivo alla sola nozione di pericolo - inteso in senso puramente presunto - della coltivazione.
    Tale giudizio si è fondato esclusivamente sulla base del convincimento che la coltivazione fosse teoricamente idonea a provocare una diffusione delle sostanze stupefacenti.
    Non si è mai, peraltro, in caso di condanna operato alcun tipo di esame effettivo del caso concreto.
    Ora, invece, la Corte Suprema amplia lo spettro valutativo del giudice, conferendo valore anche al fine che anima - già in origine - l'azione coltivativa e facendo proprie valutazioni già espresse da giudici di merito (V. ex plurimis la sentenza del Tribunale di Ferrara del 20 marzo 2013, Balboni+1).
    Muovendo, quindi, dalla premessa che la coltivazione - nella sua esecuzione materiale - rimane azione tipicamente conforme al precetto contenuto nell'art. 73 (che la vieta), il giudice, però, viene munito - dalla sentenza della Corte di Cassazione - del potere di "distinguere l'ipotesi in cui la condotta in concreto non abbia alcuna attitudine alla messa in pericolo del bene tutelato" (che è quello della non diffusione delle sostanze vietate).
    Il giudizio sulla punibilità o meno della condotta viene, così demandato alla discrezionalità del giudice (scelta consapevolmente, ma necessariamente assai rischiosa e pericolosa, quella presa dalla Corte) il quale dovrà penetrare ed approfondire l'aspetto di fatto della vicenda processuale.
    In questo contesto, sarà, quindi, onere a carico dell'imputato che invochi a proprio favore la operatività della scriminante dell'uso personale, quello di fornire prove adeguate di avere coltivato per fini di consumo proprio, per ottenere l'assoluzione.
    Dunque - lo rileveranno immediatamente gli addetti ai lavori - diversamente dall'ipotesi della detenzione di sostanze stupefacenti, si viene a determinare, processualmente, una specifica inversione dell'onere della prova, posto che competerà all'imputato dimostrare la sussistenza della causa di giustificazione addotta.
    L'uso personale, nel caso specifico - sempre gli addetti ai lavori lo noteranno subito - diviene una scriminante che priva del carattere di antigiuridicità la condotta, altrimenti penalmente illecita; ed è proprio questo il senso dell'analisi relativa all'offensività o meno della coltivazione.
    ** ** **
    Se questi sono gli elementi che innovano - senza dubbio lo scenario - perchè essere allora ancora molto cauti?
    E' presto detto.
    La Corte insiste, infatti, su di una visione che mi permetto di non condividere, perchè mi pare antistorica e contraddittoria rispetto all'in sè della decisione, in quanto persiste nella radicale aprioristica esclusione della coltivazione dal novero delle condotte preliminari al consumo.
    Sostiene, infatti, la sentenza che :
    A) la coltivazione proprio in ragione della sua potenziale propensione ad aumentare la disponibilità della diffusione dello stupefacente sul mercato, non sarebbe - a differenza della detenzione - ricollegabile all'uso personale,
    B) la coltivazione - sempre nel parallelismo operato con la detenzione - attiene ad un prodotto non determinabile quantitativamente a priori, perchè è impossibile stabilire il quantitativo che verrà prodotto.
    Da ciò un disvalore di fondo fra la condotta detentiva e quella coltivativa.
    Io credo, però, che queste considerazioni - contenute nella sentenza - stridano con l'apertura al concetto di "offensività concreta", la quale, invece, permette innovativamente proprio di collocare la coltivazione (ove destinata ad un uso personale e caratterizzata da profili di minimalità quantitativa e di rudimentalità) nell'alveo delle condotte connesse direttamente al consumo.
    Esse impongono, inoltre, subito un ripensamento alla regolamentazione della coltivazione, che non può rimanere in questo limbo.

  2. #2
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    Io credo, però, che queste considerazioni - contenute nella sentenza - stridano con l'apertura al concetto di "offensività concreta", la quale, invece, permette innovativamente proprio di collocare la coltivazione (ove destinata ad un uso personale e caratterizzata da profili di minimalità quantitativa e di rudimentalità) nell'alveo delle condotte connesse direttamente al consumo.
    Salve Avvo! La sua esposizione, come sempre, porta un po' di luce nell'oscurità dei meandri legislativi. Mi preoccupa non poco che, ancora, vengano usati parametri come quelli in evidenza nella citazione. Come a dire che un contadino pessimo e male organizzato,rischia di meno del buon coltivatore.
    (cit. F. De Andrè)
    Per strada tante facce non hanno un bel colore,
    qui chi non terrorizza si ammala di terrore,
    c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo,
    io sono d'un altro avviso,son bombarolo!
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  3. #3
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    No credo che un pessimo coltivatore non rischi di meno.
    Ciò che conta e' il numero delle piante e la destinazione al consumo personale.
    Gli strumenti possono essere indicativi, ma i criteri appena indicati hanno un valore maggiore.

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