Thanks Thanks:  0
Mi piace Mi piace:  11
Non mi piace Non mi piace:  0
Risultati da 1 a 6 di 6

Discussione: Sentenza del GUP di Milano: la coltivazione domestica non e' reato.

  1. #1
    Data Registrazione
    Feb 2013
    Messaggi
    1,027
    Mentioned
    72 Post(s)
    Pubblico la importante sentenza del GUP di Milano che ha assolto un mio assistito dal reato di coltivazione e detenzione.
    Procederò ad un commento quanto aprima


    TRIBUNALE DI MILANO
    Sezione Giudice per le indagini preliminari

    REPUBBLICA ITALlANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL GIUDICE PER L'U DIENZA PRELIMINARE
    dott. Giuseppe Vanore
    nel processo penale nei confronii di:
    B.D. nato il …........... a …...... residenle in L. via L.V. n. ….. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sotto indicato - PRESENTE
    difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina, del fora di Rimini, con studio in Rimini via Flaminia
    n 171/b

    IMPUTATO

    del delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (cosi come modificato dal D.L. del 30 dicembre 21105, n. 272, convertito con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, perchè, fuori dai casi di cui all' art. 17 e senza l'autorizzazione di cui all' art. 14 DPR 309/90, illecitamente produceva e coltivava tre piante di marijuana e deteneva gr. 22,00 e 35 semi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
    Accertato in L. in data 7 agosto 2012

    Conclusioni delle parti

    il Pubblico Ministero: chiede emettersi sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

    il difensore: si associa

    ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
    SENTENZA
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il procedimento trae origine dalla comunicazione di notizia di reato del 7 agosto 2012 della Compagnia Carabinieri di Rho avente ad oggetto gli esiti dell'attività di indagine svolta nei confronti dell'odierno imputato.
    I Carabinieri avevano ricevuto informazioni, da fonte non rivelata, riguardo a tale D. di L. che avrebbe coltivato sostanza stupefacente all 'interno della propria abitazione, sita nella via L.V. .
    Rienendo che costui si identificasse nell'odierno imputato, residente in L. alla via L.V. n. ….., la mattina de!7 agosto procedevano d'iniziativa a perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 103 del D.P.R.309/90. L'attività aveva inizio solo dopo che il B., inizialmente reticente, aveva contattato ii proprio difensore. Entrati nell'abitazione i Carabinieri erano condotti dall'odierno imputato sul balcone di una delle due camere, dove erano collocate tre piante di "marijuana" dell'altezza rispettivamente di circa l50 cm, circa 100 cm e circa 50 cm, tutte in ottimo stato di vegetazione.
    II B. si portava poi nella sala e qui consegnava agli operanti un involucro di cellophane contenente grammi 22,00 circa di sostanza stupefacente de! tipo "marijuana".
    I Carabinieri, ritenendo che l'imputato potesse occultare ulteriore sostanza stupefacente non consegnata spontaneamente, procedevano ugualmente alla perquisizione e rinvenivano, in una scatola sul tavolo della sala, un involucro contenente nr. 35 semi di "marijuana". A seguito delle risultanze dell'attività d'indagine gli operanti procedevano al sequestro della sostanza stupefacente, dei semi e delle piante
    Le indagini proseguivano con la analisi delle sole piante (foglie. rami ed infiorescenze) per verificarne il contenuto di principio attivo Delta-9-tetraidrocannabinolo, che risultava presente. nelle foglie e nelle infiorescenze, nella percentuale dello 0,58 %, pari a gr. 1,638, mentre nella resina ricavata dalle foglie e dalle infiorescenze, nella percentuale del 12,19%, pari a gr. 2,255.
    All'esito delle indagini preliminari ii Pubblico Ministero formulava la richiesta di rinvio a giudizio. Al 'udienza preliminare l'imputalo chiedeva il giudizio abbreviato che il Giudice disponeva invitando le parti alla discussione.
    Indi, in accoglimento delle concordi richieste del P.M. e del difensore. pronunciava sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
    Ne! presente processo l 'imputato è chiamato a rispondere de! reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990
    in ordine alla sostanza stupefacente indicata nel capo d imputazione.
    In primo luogo, va osservato che i 22 grammi di presunta sostanza stupefacente ed i 35 semi indicati
    come di marijuana, non sono stati sottoposti all'analisi tossicologica finalizzata ad accertare la natura della sostanza ed ii principio attivo contenuto nella stessa.
    In ordine, pertanto ai semi ed ai 22 gr. suddetti, non può ritenersi raggiuntola prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della natura della sostanza in quanta la stessa sarebbe stata definita stupefacente" unicamente sulla scorta della indicazione effettuata dagli operanti nel verbale di perquisizione e sequestro e comunque non ne sarebbe stato accertato ii contenuto di principio attivo.
    Per quanta riguarda le tre piante di marijuana, questo Giudice ritiene che la condotta contestata all'imputato non sia qualificabile, in ragione del numero delle piante e del luogo ove le stesse erano rinvenute, quale coltivazione in senso tecnico-agrario, attività che richiede, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale dettato della Cassazione, la presenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità de!terreno, la sua preparazione, la semina, il govemo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti.
    La stessa va invece piu correttamente fatta rientrare nella cosiddetta coltivazione domestica, ricadente nella nozione della detenzione, che a, differenza della coltivazione imprenditoriale, non è di rilevanza penale se destinata ad uso esclusivamente personale (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.42650/2007).
    Ebbene, dalle indagini non emerge alcuna circostanza concreta indicativa di una attività di cessione
    della sostanza che ii B. deteneva. Gli operanti non hanno assistito ad alcuna cessione e di per sè il quantitativo di sostanza, quand 'anche venissero presi in considerazione i semi e i 22 gr. d i cui si è detto, è compatibile con un uso personale.
    Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra estese, la condotta di produzione e coltivazione, con riferimento alle piante, e di detenzione penalmente rilevante, in quanta destinata ad uso non personale, con riferimento ai semi ed al la sostanza, sono risultate insussistenti e di conseguenza l'imputato va mandala assolto ai sensi dell'art. 530 c. 1° c.p.p. perchè i fatti non sussistono.
    In conclusione va ordinata la confisca e distruzione della sostanza, dei semi e delle piante in sequestro, ai sensi dell 'art. 87 DPR 309/1990.
    visti gli artt. 442 e 530 c.p.p..
    P.Q.M.
    ASSOLVE
    B.D. dal reato ascrittogli perche il fatto non sussiste;
    ORDINA
    la confisca e distruzione di quanto in seguestro
    MANDA
    ala cancelleria per ogni adempimento di competenza.
    Il dispositivo della presente sentenza sarà immediatamente depositato in cancelleria e le parti hanno dritto di ottenerne copia.
    Per la redazione dei motivi si provvederà non oltre quarantacinque giorni da oggi.
    Cosl deciso in Milano il 19 giugno 2014



    -- ;, - -

  2. #2
    Data Registrazione
    Jun 2011
    Messaggi
    439
    Mentioned
    18 Post(s)
    Ottimo. Ecco perchè non bisogna mai patteggiare e occorre combattere. Complimenti naturalmente all'Avvocato, ma anche al Giudice che per una volta ha applicato il buon senso. Due domande Avvocato: il numero di sentenze che considerano coltivazione domestica (e quindi non spaccio e non penale) le piccole coltivazioni stanno aumentando. Esse fanno giurisprudenza? Cioè un altro Giudice le puo' ignorare o deve comunque tenerne conto? Detto in altro modo: è possibile che un giudice di Milano ti mandi assolto in un caso del genere e che ne so uno di Roma invece ti dia il penale?
    Altra domanda: se ho capito bene, nel caso del suo assistito sono cadute tutte le accuse e quindi non si becca nemmeno l'art.75?
    Grazie
    Povero non è chi ha poco ma chi vuole molto (Seneca)

  3. #3
    StRaM è offline Cancellato su richiesta dell'utente
    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    927
    Mentioned
    12 Post(s)
    Buona notizia sicuramente ma volendo "approfondire" trovo stupefacente che si considerano i semi come stupefacenti..........

  4. #4
    Data Registrazione
    Feb 2013
    Messaggi
    1,027
    Mentioned
    72 Post(s)
    Rispondo subito. Le sentenze, soprattutto quando sono ben motivate e appaiono costanti nel sostenere un principio contribuiscono a fare giurisprudenza. Ciò non significa siano tassativamente vincolanti per altri giudici, ma è evidente che esse indicano un percorso ed un traguardo. Certo se poi provengono dalla Corte di Cassazione, che istituzionalmente deve sancire i principi del diritto, è ancora meglio.
    Quanto a questa sentenza, anch'io ho notato la stranezza del ragionamento concernente i semi.
    E' del tutto inconferente qualsiasi verifica sui semi che non sono stupefacenti.
    Temo che sul punto vi sia ancora molta confusione ed impreparazione.
    Ultima modifica di Avv. Zaina; 16-09-14 alle 21:49

  5. #5
    Data Registrazione
    Jun 2011
    Località
    suisse
    Messaggi
    3,254
    Mentioned
    583 Post(s)
    faccio i miei complimenti all'avvocato Zaina per i risultati ottenuti .

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2013...-reato/538011/

    mi sembra che non sia lo stesso caso visto che si parla di due persone
    Se non al primo ciclo, già al secondo o al terzo quasi tutti riescono al ottenere buoni risultati con la tecnica classica. Quei pochi che non ci riescono è meglio che tornino piuttosto a spender i loro soldi dagli street-pusher.
    MrNatural

  6. #6
    Data Registrazione
    Mar 2011
    Località
    italia
    Messaggi
    10,078
    Mentioned
    397 Post(s)
    Anche perché i semi sono di LIBERA VENDITA
    Chi ha paura muore ogni giorno,chi non ha paura muore una volta sola

Chi Ha Letto Questa Discussione: 0

Attualmente non ci sono utenti da elencare.

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

Questo sito utilizza cookies di analytics su dati esclusivamente aggregati e cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dell'utente tramite plugin sociali e video.
Cliccando su oppure continuando la navigazione sul sito accetti i cookies. Per l'informativa completa clicca qui.