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Discussione: decreto chiusura disco

  1. #1
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    Ciao clubbers! a quest'ora avrei dovuto essere inmezzo alla pista e invece sono a casa con la febbre. :cry:
    Qualcuno sa qualcosa su quel decreto della chiusura anticipata delle discoteche? mi sembra che invece restino sempre + aperte :lol:
    bella!ciao.

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da akrobatik
    Ciao clubbers! a quest'ora avrei dovuto essere inmezzo alla pista e invece sono a casa con la febbre. :cry:
    Qualcuno sa qualcosa su quel decreto della chiusura anticipata delle discoteche? mi sembra che invece restino sempre + aperte :lol:
    bella!ciao.

    Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento e svago ai fini della sicurezza stradale"

    Art.1 (Esercizio di discoteche e sale da ballo)
    1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito denominato: "testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,"sono inseriti i seguenti:

    "Art 68-bis
    1. La licenza prevista dall'articolo 68, per la gestione dei pubblici esercizi organi7.zati in forma d� impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attivit� permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attivit� danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, pu� essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera d� commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:
    a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;
    b) sia prevista la pubblicit� degli spettacoli o delle attivata mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.
    3. Per i locali di cui ai compii 1 e 2 l'orario di chiusura � fissato dalle autorit� competenti entro le ore tre antimeridiane. Nelle otto ore successive all'orario limite di chiusura fissato dalle autorit� competenti, � vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
    4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore tre e le ore cinque, salvo che non sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
    5. Per la violazione del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da mille curo a duemilacinquecento euro.
    6. In caso di esercizio non autorizzato delle attivit� di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni � sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
    7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, � sostituita dalla sanzione amministrativa da tremila curo a quindicimila euro.

    Art 68-ter
    1.L'iscrizione di cui all'articolo 68-bis, comma 1, � effettuata purch� sussistano i seguenti requisiti;
    a) che non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
    b) che �l responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario dell'ufficio territoriale del Governo competente.".
    2. Le persone fisiche e le societ�, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata W* vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, lettera a).
    3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio � disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dell'impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.

    Art. 2 (Misure per contrastare il commercio di stupefacenti)
    1. Dopo l'articolo 100 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 � inserito il seguente:

    "Art. 100-bis
    1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia.".

    Art. 3 (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione)
    1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-citt�-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonch� l'autorit� competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:
    a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;
    b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
    c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di luci ad intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
    d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
    e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle persone ospitabili;
    f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
    g) uso di fiunogeni, prevedendo che esso in ogni caso non pu� comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
    h) direzionalit� e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.
    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.

    Art. 4 (Monitoraggio)
    1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalit� collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entit� del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonch� con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
    2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative e dei progranuni sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonch� dall'insufficienza di riposo notturno.

    Art. 5 (Sanzioni)
    1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
    a) per la prima violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da mille a duemila euro;
    b) per la seconda violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da tremila a cinquemila euro, nonch� la sospensione della licenza del locale per 30 giorni;
    c) per la successiva violazione accertata, da diecimila a trentamila euro, nonch� la revoca della licenza.
    Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
    2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorit� competente per l'applicazione delle sanzioni � il prefetto territorialmente competente.

    Art.6 (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  3. #3
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    Ciao clubbers! a quest'ora avrei dovuto essere inmezzo alla pista e invece sono a casa con la febbre. :cry:
    Qualcuno sa qualcosa su quel decreto della chiusura anticipata delle discoteche? mi sembra che invece restino sempre + aperte :lol:
    bella!ciao.

    Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento e svago ai fini della sicurezza stradale"

    Art.1 (Esercizio di discoteche e sale da ballo)
    1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito denominato: "testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,"sono inseriti i seguenti:

    "Art 68-bis
    1. La licenza prevista dall'articolo 68, per la gestione dei pubblici esercizi organi7.zati in forma d� impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attivit� permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attivit� danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, pu� essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera d� commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:
    a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;
    b) sia prevista la pubblicit� degli spettacoli o delle attivata mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.
    3. Per i locali di cui ai compii 1 e 2 l'orario di chiusura � fissato dalle autorit� competenti entro le ore tre antimeridiane. Nelle otto ore successive all'orario limite di chiusura fissato dalle autorit� competenti, � vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
    4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore tre e le ore cinque, salvo che non sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
    5. Per la violazione del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da mille curo a duemilacinquecento euro.
    6. In caso di esercizio non autorizzato delle attivit� di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni � sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
    7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, � sostituita dalla sanzione amministrativa da tremila curo a quindicimila euro.

    Art 68-ter
    1.L'iscrizione di cui all'articolo 68-bis, comma 1, � effettuata purch� sussistano i seguenti requisiti;
    a) che non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
    b) che �l responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario dell'ufficio territoriale del Governo competente.".
    2. Le persone fisiche e le societ�, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata W* vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, lettera a).
    3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio � disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dell'impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.

    Art. 2 (Misure per contrastare il commercio di stupefacenti)
    1. Dopo l'articolo 100 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 � inserito il seguente:

    "Art. 100-bis
    1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia.".

    Art. 3 (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione)
    1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-citt�-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonch� l'autorit� competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:
    a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;
    b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
    c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di luci ad intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
    d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
    e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle persone ospitabili;
    f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
    g) uso di fiunogeni, prevedendo che esso in ogni caso non pu� comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
    h) direzionalit� e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.
    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.

    Art. 4 (Monitoraggio)
    1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalit� collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entit� del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonch� con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
    2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative e dei progranuni sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonch� dall'insufficienza di riposo notturno.

    Art. 5 (Sanzioni)
    1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
    a) per la prima violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da mille a duemila euro;
    b) per la seconda violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da tremila a cinquemila euro, nonch� la sospensione della licenza del locale per 30 giorni;
    c) per la successiva violazione accertata, da diecimila a trentamila euro, nonch� la revoca della licenza.
    Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
    2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorit� competente per l'applicazione delle sanzioni � il prefetto territorialmente competente.

    Art.6 (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    MA BAFFANC***!!!!!! :twisted: :twisted:

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da DjIvanEffe
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    Ciao clubbers! a quest'ora avrei dovuto essere inmezzo alla pista e invece sono a casa con la febbre. :cry:
    Qualcuno sa qualcosa su quel decreto della chiusura anticipata delle discoteche? mi sembra che invece restino sempre + aperte :lol:
    bella!ciao.

    Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina dell'esercizio di locali di intrattenimento e svago ai fini della sicurezza stradale"

    Art.1 (Esercizio di discoteche e sale da ballo)
    1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito denominato: "testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,"sono inseriti i seguenti:

    "Art 68-bis
    1. La licenza prevista dall'articolo 68, per la gestione dei pubblici esercizi organi7.zati in forma d� impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attivit� permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attivit� danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o bevande, pu� essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera d� commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:
    a) sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;
    b) sia prevista la pubblicit� degli spettacoli o delle attivata mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.
    3. Per i locali di cui ai compii 1 e 2 l'orario di chiusura � fissato dalle autorit� competenti entro le ore tre antimeridiane. Nelle otto ore successive all'orario limite di chiusura fissato dalle autorit� competenti, � vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
    4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore tre e le ore cinque, salvo che non sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
    5. Per la violazione del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da mille curo a duemilacinquecento euro.
    6. In caso di esercizio non autorizzato delle attivit� di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni � sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
    7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, � sostituita dalla sanzione amministrativa da tremila curo a quindicimila euro.

    Art 68-ter
    1.L'iscrizione di cui all'articolo 68-bis, comma 1, � effettuata purch� sussistano i seguenti requisiti;
    a) che non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
    b) che �l responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in questo caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario dell'ufficio territoriale del Governo competente.".
    2. Le persone fisiche e le societ�, nella persona del legale rappresentante, che risultino titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata W* vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, lettera a).
    3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al comma 2. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio � disposta, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dell'impresa, associazione, ente o persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al sindaco competente per territorio.

    Art. 2 (Misure per contrastare il commercio di stupefacenti)
    1. Dopo l'articolo 100 del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 � inserito il seguente:

    "Art. 100-bis
    1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o quando nei locali ivi indicati sia accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia.".

    Art. 3 (Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione)
    1. Al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, nei locali di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-citt�-Regioni, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonch� l'autorit� competente ad eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi:
    a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;
    b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
    c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di luci ad intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
    d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
    e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale ed al numero massimo delle persone ospitabili;
    f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
    g) uso di fiunogeni, prevedendo che esso in ogni caso non pu� comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
    h) direzionalit� e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.
    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.

    Art. 4 (Monitoraggio)
    1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalit� collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entit� del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonch� con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
    2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle iniziative e dei progranuni sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope, nonch� dall'insufficienza di riposo notturno.

    Art. 5 (Sanzioni)
    1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
    a) per la prima violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da mille a duemila euro;
    b) per la seconda violazione accertata, anche di pi� ipotesi previste, da tremila a cinquemila euro, nonch� la sospensione della licenza del locale per 30 giorni;
    c) per la successiva violazione accertata, da diecimila a trentamila euro, nonch� la revoca della licenza.
    Ai fini della sospensione o della revoca della licenza del locale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
    2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorit� competente per l'applicazione delle sanzioni � il prefetto territorialmente competente.

    Art.6 (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    MA BAFFANC***!!!!!! :twisted: :twisted:

    hai proprio ragione!! :D :D :D :wink: :arrow: :!: :!: :!: :!:

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