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Discussione: Sentenza delle Sezioni Unite (12348/2020)

  1. #1
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    Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 aprile 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 12348
    Presidente Carcano, Relatore Andronio


    Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».

    Con sentenza depositata il 16 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».


    Gentile Avvocato,
    può commentare con noi la sentenza, criticità ed opportunità pratiche e legali per preseguire con i nostri cultivi indoor e outdoor.
    se possibile un esempio che le possa ritenere "rientrante nella definizione Scarso numero di piante" ed il concetto di modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile"

    qui si sottovaluta ogni aspetto della coltivazione , appunto definito rudimentale.
    sanno che vivono nel 2020 o dobbiamo coltivare con le candele della chiesa per essere rudimentali??

    possibile che gli organi inquirenti siano consapevoli delle tecniche di coltivazione e la grande corte faccia discorsi così generici senza rispettare minimamente la determinatezza del diritto. Ancor più grave è la dottrina che ne deriva e la discrezionalità che a cascata si posa in mano al giudice di turno che deciderà ,senza riferimenti fissi e certi, cosa sia discreto e modesto nonchè rudimentale o meno. UNA FOLLIA!!!!

    si può coltivare una pianta in terra e fare 120gr
    si può coltivare una pianta in idroponica e fare 300gr


    in entrambi i casi rispettiamo il parametro dello scarso numero di piante , ma non usiamo nel caso dell'idroponica strumenti rudimentali ed il parametro ancor più vago ed indefinito del modestissimo quantitativo

    Gentile Avvocato scusi lo sfogo, sono inca...atissimo.
    Da grower, cittadino e da laureato in legge.
    Ultima modifica di flavio89; 16-04-20 alle 22:01

  2. #2
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    Sono domande che attanagliano pure me.
    Che strumenti rientrano nella "rudimentalità"? E una cosa tipo filtro a carboni/trattamento odori, in che percentuale rientrano al fine della coltivazione o mantenimento della privacy? Mi spiego meglio, essendo questo uno strumento che a discrezione può o non può essere usato, viene conteggiato al fine della coltivazione? Lo elencherebbero nel verbale? O vengono appuntati elementi riguardanti strettamente la crescita della pianta?
    Modesto quantitativo in relazione al numero di piante? Quante sono troppe? 2-3?

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