Sono state rese note le motivazioni circa l’incostituzionalità della Fini-Giovanardi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, da cui si evince e viene confermato che l’illegittimità è stata valutata per vizio procedurale e non per il contenuto: Motivazioni
Occorre quindi ora, procedere con estrema urgenza sul contenuto per varare una nuova legge che consideri i danni causati dalla Fini-Giovanardi e contempli il diritto all’autoproduzione. Nell’ottica di portare un contributo, riceviamo dall’avvocato Carlo Alberto Zaina e pubblichiamo, alcuni consigli e “linee guida” in approfondimento del dibattito su una nuova auspicata legislazione sugli stupefacenti.
Ritengo tutti d’accordo nell’affermare che la recente sentenza della corte Costituzionale non può costituire un punto di arrivo, bensì va ritenuta il punto di partenza per definire una nuova disciplina globale della materia degli stupefacenti.
Come da tempo sostengo, la riforma deve, pertanto, investire tutto il campo in questione, e non può, quindi, circoscrivere la propria attenzione solamente al solo tema della cannabis, sia perché plurime sono le sostanze, sia per non incorrere in futuri incidenti di costituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento.
Premesso, pertanto, il metodo con il quale sono persuaso si debba intervenire, dovendosi evitare, quindi, proposte estremamente limitate – quali sono quelle attualmente avanzate da alcuni gruppi politici – e come tali palesemente insufficienti, ritengo che ci si debba muovere con alcuni obbiettivi estremamente precisi.
A mio avviso le linee guida di una nuova legge devono essere le seguenti.
1) L’uso ed il consumo personale di stupefacenti (in esso ricompreso l’acquisto, l’importazione, la esportazione e, comunque, qualsiasi condotta che risulti strumentale al fine del consumo personale) devono essere desanzionalizzati, (nessuna sanzione neppure amministrativa).
In tale contesto deve venire ricompreso anche l’uso (o l’acquisto) di gruppo, seguendo le indicazioni che sono state fornite dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 10.06.2013 n° 25401, che lo ha equiparato all’uso personale.
A) La detenzione si dovrà, pertanto, presume destinata a fine di consumo personale
• quando il peso complessivo (lordo) non superi i 30 grammi per le sostanze di cui alle tabelle II e IV od i 10 grammi per le sostanze di cui alle tabelle I e III,
• quando il principio attivo della sostanza detenuta contenuto non superi di 10 volte la Q.M.D. .
B) Nell’ipotesi di superamento di detti limiti, il giudice – senza che vi sia inversione dell’onere della prova che è sempre a carico del PM – potrà , comunque, desumere la destinazione della sostanza ad uso personale, sulla base della valutazione della quantità, della qualità, della condizione personale di assuntore o tossicodipendente del detentore, della sua capacità economica, del confezionamento del prodotto e, inoltre, di qualsiasi altro elemento o circostanza dell’azione che possa risultare utile a tale prognosi.
C) La coltivazione di piante di cannabis dovrà essere presuntivamente destinata a produrre sostanze destinate a fine di consumo personale, quando essa attenga a massimo 4 piante in fase di fioritura.
Costituiscono, inoltre, elementi di conferma di tale destinazione, l’esame delle modalità adottate e dei mezzi utilizzati, ove essi risultino siano compatibili con un’attività di carattere domestico o, comunque, di carattere estremamente limitati.
D) Deve essere, altresì, prevista la costituzione di C.S.C. con un numero massimo di appartenenti, che si associno sul modello cooperativo. In proposito la normativa dovrà essere abbinata ad un regolamento che preveda tutte le procedure di costituzione ed operatività del C.S.C. .
2) Le quattro tabelle – nelle quali vanno suddivise le sostanze – previste dal’art. 14 vanno confermate. Va, inoltre, confermato il principio che le pene devono essere distinte, sul principio di una differente offensività delle varie tipologie di stupefacenti.
3) Deve essere sanzionata qualsiasi forma di cessione a qualunque sia il titolo, nessuna esclusa. Ipotetiche aperture alla depenalizzazione di situazioni di cessione di minimi quantitativi, apparirebbero non solo contrastanti con le norme UE (757/GAI/2004), ma anche potrebbero risultare palesemente incostituzionali.
4) Le sanzioni amministrative devono venire abrogate in toto (sia art. 75 che 75 bis), in quanto si sono rivelate inutili.
5) L’adozione di misure cautelari coercitive deve tenere conto della condizione di assuntore o di tossicodipendente dell’indagato/imputato.
In questo caso, per l’ipotesi di reati in materia di stupefacenti, in difetto di esigenze di eccezionale gravità, si devono applicare quale cautela massima gli arresti domiciliari.
In ipotesi di reati di specie diversa (contro la persona od il patrimonio) la misura dell’arresto domiciliare potrà essere adottata, in ragione dello stato di tossicodipendenza, solo in presenza di programma terapeutico.
Parimenti deve essere garantito l’accesso ad un regime analogo a quello previsto attualmente dall’art. 89 dpr 309/90, per tutti coloro che abbiano in corso un programma terapeutico o stiano per iniziarlo.
6) Le misure alternative al carcere, per il condannato (in via definitiva) – affidamento speciale o sospensione della pena – devono tornare ad una previsione massima di sei anni.
E’ necessario che per l’assuntore od il tossicodipendente – anche se condannati in via definita per reati connessi con la loro condizione personale – viga anche nella fase dell’esecuzione la più ampia possibilità di serio recupero extracarcerario.
Testo: avv. Carlo Alberto Zaina
Fonte: legalizziamolacanapa.org