ho cercato ma mi sembra che non ci sia una discussione sulla PdL
Proposta: http://www.ciwati.it/wp-content/uplo...lizzazione.pdf
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l’acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il quantitativo massimo acquistabile in unica soluzione da un singolo soggetto è di cinque grammi.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo (Thc) presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l’avvertimento che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni diciotto.
Art. 2.
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, vıola il divieto di cui all’articolo 1, comma 4, ovvero consente che nel suo locale minori di anni diciotto consumino le sostanze anzidette, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 1.
Art. 3.
1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, la coltivazione, l’acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 5.
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all’andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) allefascedietàdeiconsumatori;
c) al rapporto fra l’uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di
alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) aglieffettiperlasaluterilevatiinconseguenzadelcons umodicannabisindicae
di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all’incidenza di essi sull’economia di tali Stati;
f) all’eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 20.000 euro»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni diciotto».
Art. 7.
(Modifiche in tema di sanzioni amministrative).
1. All'alinea del comma 1 dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» e dopo le parole: «detiene sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».
Art. 8.
1. La presente legge non comporta nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica