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Discussione: domani escono le tabelle

  1. #1
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    ma quali sono le sanzioni amministrative se ti beccano con qualche canna (quindi nella dose personale) ? ciao

  2. #2
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    Ecco l'art.75!
    Booommm!!!

    Art. 75

    (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)

    (Sanzioni amministrative)

    1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (in dose non superiore a quella media giornaliera, determinate in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78) (1) è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

    2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà , per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

    4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

    5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

    6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

    7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinchè si proceda al colloquio di cui al comma 6.

    8. Se l'interessato è persona minore di età , il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

    9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità , sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

    10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

    11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

    12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma (rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la Pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo) (1).

    13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo (1).

    14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    15. In attesa della costituzione del nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

    16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità , per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

    b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

    c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

    d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

    17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16 lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

    ----------

    (1) Parole abrogate dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.


    Un mondo migliore è possibile, ma bisogna sbattersi!!
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  3. #3
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    grazie a tutti per le risposte ma continuo a non capire una cosa.
    nel testo che messo il rouge parlano di tabelle:

    <<< se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. >>>

    ma io avevo capito che non c'erano piu' differenze tra le droghe. invece ci sono ancora le tabelle per differenziarle? e dove si trovano ste tabell?
    grazie tantE!

  4. #4
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    Da antiproibizionisti.it:

    DROGHE, DOPO 20 SPINELLI SCATTA IL REATO DI SPACCIO
    Tratto dal \"Corriere della Sera\" del 04 aprile 2006, p.21

    Le anticipazioni sul lavoro della commissione ministeriale

    Pronte le tabelle del governo: il limite per la cocaina, 4 grammi

    di Alessandra Arachi

    ROMA - Alla fine le tabelle della legge sulla droga sono state scritte calcolando il principio attivo degli stupefacenti. E allora bisogna fare un po’ di calcoli a braccio per capire cosa hanno stabilito gli undici esperti della commissione ministeriale. Il loro compito era di fissare il confine tra consumo e spaccio. Ovvero tra illecito amministrativo e reato penale. E hanno deciso, per esempio, che è consumo personale avere in tasca due grammi di principio attivo di cocaina, quattro volte i 500 milligrammi di principio attivo previsto per la cannabis. Tradotto? Parliamo di quattro grammi di cocaina tagliata al 50 per cento (che è già una cocaina molto pura) e di circa una ventina di spinelli, facendo una media tra molte cose, a cominciare dalla percentuale di Thc che può variare da pianta a pianta per finire, ovviamente, alla quantità usata per confezionare ogni singolo spinello. Comunque il calcolo ha un senso. E oggi verrà spiegato ufficialmente.

    Perché oggi ufficialmente verranno presentate le (sudate) tabelle sulle droghe. Non è stato un lavoro facile quello degli undici esperti della commissione ministeriale. Undici tecnici, molti tossicologi, direttori generali del ministero della Salute, professori universitari: a loro il compito di mettere insieme esigenze e, soprattutto, polemiche. A loro il compito di ripristinare le tabelle sugli stupefacenti. Come quelle che nel 1975 definivano la «modica quantità » e nel 1990 la «dose minima giornaliera». Con una differenza, fondamentale: prima il consumo non veniva punito. Adesso sì. E adesso non è stato dato un nome a questo confine tra spaccio e consumo che fu abolito da un referendum del 1993. Due anni e mezzo fa avevano provato a chiamarla «massima quantità tollerabile». Ma due anni e mezzo fa erano stati anche immaginati numeri ben diversi per le tabelle.

    Era il novembre del 2003 quando il disegno di legge sulle droghe venne varato da Palazzo Chigi. In quel ddl gli esperti avevano deciso che per la cannabis il confine tra spaccio e consumo era di 250 milligrammi di principio attivo, ovvero di circa una decina di spinelli. E per la cocaina, addirittura, di 500 milligrammi, un grammo di cocaina tagliata al 50 per cento. Rimase imprigionato nella palude del Parlamento, quel disegno di legge.

    È stato tirato fuori a fine legislatura. E fatto approvare dalle Camere in tutta fretta come emendamento di un maxi-decreto dove si parlava di finanziamento alle Olimpiadi e poliziotti da assumere. Senza le famigerate tabelle. Che, appunto, sono pronte soltanto oggi. In zona Cesarini. E anche incomplete, in qualche modo.

    Perché all’inizio gli undici esperti della commissione avevano deciso di fissare le quantità di confine per circa centosettanta sostanze stupefacenti. Poi sono scesi a una cinquantina. E in tutta sincerità si sono concentrati particolarmente su poco più di una decina, le più usate. Ovvero: cocaina e cannabis, eroina, anfetamine, barbiturici, ecstasy, acidi. Hanno lavorato basandosi sui dati dei consumi e su quelli dei sequestri. E hanno fatto i conti con il boom dei consumi della cannabis (visto che quest’anno l’Italia è schizzata al settimo posto in Europa, superando per la prima volta l’Olanda) e anche della cocaina.

    Per la cocaina, alla fine, hanno tollerato un consumo personale fatto di una decina di «sniffate», calcolando che una sniffata è fatta di 20-30 milligrammi di polvere bianca per narice. Lo abbiamo già detto: quattro volte di più rispetto alle quantità ipotizzata nel 2003. Ma anche oltre tredici volte in più alle tabelle della legge del 1990 che considerava consumo personale di cocaina 150 milligrammi di principio attivo. La cannabis non c’era, in quelle tabelle.


    Insomma adesos staremmo a vedere la presentazione ufficiale ma mi sa che ci preferiscono schizzati cocainomani iperattivi che tranquilli e sciallati fumatori di Cannabis!!! :-Y [addsig]
    "Se per vivere devi strisciare, alzati e muori."

  5. #5
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    Ed ecco signore e signori l'ennesima ingiustizia:

    Fonte ANSA

    DROGA, IL GOVERNO FISSA QUANTITA' MASSIME PER USO PERSONALE

    DROGA, IL GOVERNO FISSA QUANTITA' MASSIME PER USO PERSONALE
    ROMA - 500 milligrammi di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, 250 milligrammi di eroina, 750 milligrammi di MDMA (ecstasy), 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd : sono queste, secondo quanto anticipato all'Ansa, le quantità massime consentite per il consumo personale, stabilite dal governo.

    Le quantità massime consentite oggi sono decisamente superiori alle \"modiche quantità giornaliere\" stabilite dalla precedente legge, la Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini, poi modificato fino alla legge attuale. La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100 milligrammi di eroina, 150 di cocaina, mezzo grammo di cannabis, mezzo grammo di Mdma, altrettanto di amfetamina e 50 microgrammi di Lsd. Il ddl Fini, invece, prevedeva una soglia quantitativa di 200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di cannabis, 300 mg di Mdma. Per amfetamina e Lsd le quantità erano le stesse della Iervolino-Vassalli.


    Insomma abbiamo capito che preferiscono la cocaina!!!!
    Vorrei vedere uno spararsi in vena 750 milligrammi di coca pura che gli succede......

    Che si inculino... :-Y [addsig]
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  6. #6
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    Ma come fa la gente comune ad essere così cieca e non vedere questa ASSURDITA'... E' più lecito tirare cocaina che fumarsi uan canna!!! Ma porco zio non sono loro la generazione del '68?????? E sono così imbeccilli???

    Noi ragazzi nel nostro piccolo cerchiamo di diffondere l'assurdità di queste tabelle!! Ditelo a tutti i vosytri parenti, oi vostri colleghi, all'autista dell'autobus, al portinaio del palazzo!!! Tutti devono sapere che hanno privilegiato l'uso di COCAINA!!!! E che con 750 mg di COCA si può morire di overdoseeee!!!!!

    [addsig]
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  7. #7
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    COPIOINCOLLO DAL SITO DI REPUBBLICA:

    Il governo indica le soglie tra illecito penale e non punibilitÃ
    Coca 750 milligrammi, eroina 250, mezzo grammo di cannabis
    Droga, la tabella per uso personale
    \"Venti spinelli non sono reato\"


    ROMA - Possedere una ventina di spinelli non è reato. Non è punibile neppure avere cinque \"sniffate\" di coca o quattro bustine di eroina. Il governo ha stabilito le quote di stupefacente che la nuova legge sulla droga considera per consumo personale e quindi punibili solo con sanzioni amministrative: 500 milligrammi di cannabis; 750 milligrammi di cocaina; 250 milligrammi di eroina; 750 milligrammi di MDMA (ecstasy); 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd.

    Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, presentando alla stampa le tabelle ha detto: \"Le pene pesanti, da 6 a 20 anni, sono riservate alle bande criminali, ai venditori di morte. Per gli assuntori invece non ci sarà pena in carcere ma sanzioni amministrative: divieto dell'uso del motorino, ritiro della patente. E anche per i piccoli spacciatori, resta l'aternativa della comunità terapeutica\"

    Le \"soglie\" indicate dal governo si riferiscono al principio attivo dello stupefacente e non al peso reale della sostanza sequestrata.

    Sono quantità massime decisamente superiori alle \"modiche quantità giornaliere\" stabilite dalla precedente legge, la Iervolino-Vassalli, e anche a quanto prevedeva il ddl Fini. La Iervolino-Vassalli consentiva infatti un massimo di 100 milligrammi di eroina (meno della metà ); 150 di cocaina (un quinto rispetto alla nuova norma); mezzo grammo di cannabis, mezzo grammo di ecstasy; altrettanto di amfetamina e 50 microgrammi di Lsd. Anche il ddl Fini aveva aumentato i livelli di detenzione non punibili (200 mg di eroina, 500 mg di cocaina, 250 mg di cannabis, 300 mg di ecstasy) ma i livelli erano sempre minori di quelli previsti nell'odierna tabella.

    La cosiddetta legge Fini entra così definitivamente in vigore. Approvata a fine legislatura in un maxi decreto in cui rientravano fra l'altro finanziamento alle Olimpiadi e poliziotti da assumere, mancava delle tabelle attuative. Sembrava che la commissione ministeriale dovesse fissare le quantità di confine per circa 170 sostanze stupefacenti; poi gli 11 specialisti, tossicologi, dirigenti del ministero della Salute e professori universitari, hanno ristretto l'attenzione su poco meno di dieci principi attivi, i più diffusi: la cannabis, che quest'anno in Italia è consumata in quantità maggiore che in Olanda; l'eroina e la cocaina, sempre più diffusa tra i giovani

    Mi chiedevo chi riesce a farsi 20 spinelli con 0.5 grammi di principio attivo :-?
    Inoltre questi supermegagrandissimi 11 apostoli del bene, scelti da una selezione durissima, chi caxxo sono? qualcuno sa i nomi, oppure i criteri con i quali sono stati selezionati? tanto per vedere le loro credenziali...stasera tutti in piazza che verso le 10 passa il pusher, così si compra la nostra \"dose\" giornaliera...che tristezza !
    A volte non ci si rende conto di quanto gli piace pippare la coca...che grandi che sono...chapeau!

  8. #8
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    PER CHIARIRE: 500 milligrammi di principio attivo, equivalgono a circa 5 grammi di sostanza finale (hashish o marijuana) al 10% di THC o di 2,5 grammi al 20% di THC. La percentuale media di THC contenuta nell'hashish varia dal 12 al 20% di THC, mentre nella marijuana dall'8 al 15%. (ENjOINTeam)


    "Personalmente tra tutti i forum ho scelto Enjoint perchè qui la ganja rappresenta il contorno alla vita di ogni utente, e non il centro attorno a cui ruota il resto. Qui si valorizzano gli utenti come persone prima che come coltivatori." - cit. Mad man

  9. #9
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    Ci tocca comprare un minilaboratorio per le analisi!! Altro che growroom!!!
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  10. #10
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    Ciao a tutti volevo ringraziarvi per aver spiegato con chiarezza questa nuova legge di cui si parla e non si parla,si dice e non si dice ma volevo anche sapere come era
    distinta,nella vecchia legge,l'uso di cannabis dallo spaccio se non sbaglio non c'erano queste tabelle grazie tante
    ciao zoso

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