tutti con i stupefacenti di gruppo ragazziiiiiiiii...ahahah..xD
tutti con i stupefacenti di gruppo ragazziiiiiiiii...ahahah..xD
qua sbagli.
Dopo il '93 e la depenalizzazione, c'è stato un periodo in cui era tollerato l'acquisto di gruppo (tollerato nel senso che non veniva sanzionato pesantemente l'acquisto di gruppo)... ma passare uno spinello acceso ad un'altra persona era considerato spaccio. e fu così che lo spinello veniva adagiato sul muretto per evitare di essere accusati di spaccio.
e la definizione di spaccio è chiara... se vendi o regali sostanze illegali a qualcuno, fosse anche UNO spinello, è spaccio. Le quantità definite dalla legge riguardano il possesso personale, che se superiori a quanto in tabella, saranno considerate automaticamente spaccio...
Cari amici, ho letto i vostri interventi e vorrei dare un modesto contributo facendo chiarezza.
In primo luogo desidero dirvi che non è fondata la critica per la quale gli avvocati (ed il sottoscritto) scrivono per non farsi comprendere.
Per quanto mi riguarda, anzi, tento esattamente l'opposto.
E' certo, però, che trattando un argomento di un certo tipo e importanza giuridica devo necessariamente usare termini che attengono al settore.
Avete mai sentito un medico che non usi espressioni tecniche per indicare patologie o diagnosi o cure?
E', invece, vero che gli avvocati troppo spesso per loro limiti di ignoranza e cultura non si esprimono come dovrebbero e sembrano più impreprati di quanto non lo siano effettivamente.
Ciò premesso intendo precisare che le Sezioni Unite dovevano scegliere se affermare o meno la rilevanza penale dell'uso di gruppo.
I giudici di legittimità hanno saggiamente deciso che l'uso (ma sarebbe meglio dire l'acquisto di gruppo come qualcuno di voi ha giustamente sostenuto) non è in certe condizioni di fatto reato.
In pratica, è stato riaffermato e ribadito un principio che una parte della Cassazione (la Sesta Sezione) aveva adottato in contrasto con un gruppo di altre Sezioni.
Esistono, però, dei limiti che vanno ravvisati
a. nel fatto che gli acquirenti siano preventivamente d'accordo per la compera,
b. nel fatto che chi è delegato all'acquisto sia uno di coloro che assumeranno lo stupefacente e non un soggetto estraneo al gruppo,
c. nel fatto che il danaro per l'acqusito può essere raccolto sia precedentemente, che successivamente, (ma deve esservi la prova dell'accordo fra i membri del gruppo).
Questi in termini estremamente sintetici i contorni dell'acquisto/uso di gruppo non punibile.
Poi se vorrete potremo tornare più specificatamente sull'argomento
Ultima modifica di Avv. Zaina; 27-03-13 alle 21:20