Originariamente Scritto da
Avv. Zaina
L'art. 187CdS regola l'ipotesi in questione.
Si tratta di un'ipotesi aggravata in quanto l'essere incorso in un incidente stradale costituisce incostanza aggravante.
Recita il comma 1 bis 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (1107).
La pena base e' l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
Il problema e' quello di riuscire a dimostrare che l'assunzione di stupefacente e' risalente nel tempo, che può' avvenire con il supporto di un buon perito.