Segnalo una recentissima novità in materia di coltivazione.
La Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso del Pm presso il Tribunale di Ancona, avverso il proscioglimento pronunziato dal GIP ex art. 425 cpp.
L'importanza della pronunzia deriva dal fatto che appare rilevante la circostanza che non sia stato calcolato e periziato il thc estraibile dalle due piante.
Ciò significa che, in questa caso, la Corte non ha ritenuto che la coltivazione - quale illecito penale - si perfezioni già con la messa a dimora del seme, bensì sia necessario comprendere se la pianta (o le piante) sia in grado di produrre effettivamente sostanza drogante.
La circostanza che tale accertamento non sia stato possibile, preclude qualsiasi altra valutazione, però, credo che si tratti di un passo avanti sul cammino di una valutazione giurisprudenziale che si incentri sulla effettiva offensività della condotta e non già su di una offensività teorica.
In questo senso si potrebbe arrivare - se non mutasse la legge - a valutare l'importanza e la liceità della coltivazione ad uso personale, proprio perché non destinata a produrre effetti al di fuori della sfera privata del coltivatore-assuntore.