Originariamente Scritto da
Avv. Zaina
Quotidianamente constato che la vera e sostanziale "innovazione", introdotta dalla recente dichiarazione di incostituzionalità del DL 272/2005, riposa nel ripristino della corretta differenziazione sanzionatoria fra droghe pesanti e droghe leggere. Questa riviviscenza appare oltremodo ragionevole perché permette di mitigare quelle conseguenze in punto di pena, (in tema ad es. di marijuana ed hashish) che il regime normativo abrogato e precedente, che puniva indiscriminatamente con la medesima sanzione (la reclusione da 6 a 20 anni, oltre alla multa), rendeva pesantemente sproporzionate in relazione all'oggettività della condotta ed alla soggettività della personale. L'esperienza forense quotidiana, infatti, mi permette di rilevare che la differenza tipologica che intercorre fra il consumatore di cannabis e quello di cocaina (od eroina), riverbera evidenti effetti sul piano criminologico, perché ne caratterizza decisivamente la condotta e permette di distinguere ulteriormente il diverso spessore di pericolosità.
Si potrebbe quindi, affermare - evocando un parametro criminologico assai in uso nel passato - che ogni sostanza supponga concretamente uno specifico"tipo di consumatore" così come di sosteneva che specifici reati presupponevano particolari "tipi di autore".
Una distinzione di pericolosità che si palesa sia oggettivamente (quanto ai differenti effetti psicoattivi delle varie sostanze sulle persone) che soggettivamente (proprio per quelle differenze personali sopraccennate).
Dunque, il potere ottenere interinalmente un sensibile ridimensionamento del trattamento sanzionatorio (pur non tralasciando affatto la concreta prospettiva di ambire ad una sentenza di proscioglimento per uso pedonale, in relazione a condotte coltivative o detentive) costituisce, quanto meno, un passaggio che mette l'imputato al riparo da nefaste e tutt'altro che astratte future conseguenze carcerarie,
Ad esempio oggi la Corte di Appello di Trento, sezione di Bolzano, in un processo per la coltivazione di 6 piante e la detenzione di circa kg1,224 di marijuana e gr. 10 di hashish, ha ridotto la pena inflitta in primo grado, da 2 anni ed 8 mesi ad 1 anno (con la sospensione condizionale)ad entrambi i miei due assistiti.
Per vero devo confessare che non sono pienamente soddisfatto del risultato, perché ritengo che la fattispecie si prestasse anche ad una assoluzione sia per la detenzione, che per la coltivazione, che avrebbero potuto entrambe fruire dell'esimente dell'uso personale.
E' evidente che il processo presenta lacune investigative, di ordine metodologico, in relazione agli accertamenti peritali di natura chimico-tossicologica , che, però, non sono riuscito a fare cogliere appieno alla Corte (accertamenti effettuati solo sotto il profilo qualitativo e non quantitativo per le piante, assimilazione di tutti i reperti sequestrati che, invece, devono essere esaminati individualmente, senza effettuare la somma aritmetica del peso lordo e del Thc e la media percentuale del principio attivo).
Certo è che questo tipo di verifica ed eccezione dovrebbe venire prospettato già in coro di consulenza od immediatamente dopo, ma troppo spesso noi avvocati siamo troppo distratti, poco attenti ed ammettiamolo poco o reparti o superficialmente preparati.