Originariamente Scritto da
Avv. Zaina
Vede, caro Philmusic io sono molto pragmatico.
Inutile seguire strade velleitarie che non portano a concreti risultati.
Il referendum dei radicali è solo una pia intenzione, priva di qualsiasi concretezza.
Un'operazione per tenere il pallino dell'argomento stupefacenti, nell'assenza di concrete volontà di cambiare la legge.
Sia sufficiente leggere il quesito proposto:
Volete che sia abrogato il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente all'articolo 73, comma 5, limitatamente alle parole: "della reclusione da uno a sei a anni e" e comma 5-bis, limitatamente al primo periodo, limitatamente alle parole: "detentive e", e al terzo periodo: "In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata?”
Si tratta di un pannicello tiepido contro una malattia gravissima.
Non ha nessun senso compiuto abrogare la pena detentiva per il 73/5°, quando la decisione sulla qualificazione giuridica della condotta materiale e la sussunzione di quest'ultima nell'ipotesi della lieve entità è lasciata ancora alla discrezionalità della magistratura, che ovviamente può decidere a "macchia di leopardo"?
I radicali propongono, poi, un quesito superficiale ed ininfluente, su di un presupposto profondamente errato.
Nei casi di lieve entità (pena reclusione da 1 a 6 anni oltre pena pecuniaria) è, infatti, del tutto eccezionale che una persona - al termine del processo -. venga posta in carcere per scontare effettivamente la pena (a meno che non sia ultra recidivo).
Tenete conto, poi, che l'art. 73/5 regolando i casi di lieve entità, concerne condotte spiccatamente illecite come lo spaccio.
Non dimentichiamo, inoltre, che la detenzione a fini personali (e si spera la coltivazione a fini personali) non è sottoposta a sanzione!
Può succedere, quindi, che una persona venga arrestata all'inizio (in flagranza) e dopo qualche ora o giorno venga rimessa in libertà.
Dunque il referendum se accolto e se votato positivamente, inciderebbe sulla pena da infliggere, solo all'esito del giudizio e - diversamente dal convincimento dei promotori - non potrebbe affatto evitare eventuali arresti "preventivi", perché la valutazione sulla sussistenza della lieve entità interverrebbe - da parte del giudice - solo al momento dell'interrogatorio di garanzia o all'udienza di convalida.
Ribadisco la convinzione che si tratti di un'operazione più di immagine, che di sostanza, e mi auguro che voi utenti comprendiate che, in questo modo, e senza una modifica normativa seria, si buttano solo tempo e danari (perché i referendum costano) e si suscitano - con un'informazione insufficiente, ai limiti della scorrettezza - attese che non possono in realtà, concretizzarsi.