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Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: Droga: la Fini-Giovanardi finalmente al vaglio della Corte Costituzionale

  1. #1
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    Speriamo bene..........

    http://notizie.radicali.it/articolo/...te-costituzion

    Finalmente la questione di legittimità costituzionale sulla legge sulla droga Fini Giovanardi (c.d. “decreto olimpiadi”) approda alla Corte Costituzionale. Sul sito della Corte Costituzionale nella sezione “lavori”, tra gli “atti di promovimento”, si legge della fissazione udienza in Camera di Consiglio per il 12 febbraio 2014, con relatore Dott. Cartabia.

    Questa Camera di Consiglio proviene dalla Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013. Ordinanza forse un po’ succinta ma che accoglieva i due filoni di dubbio di costituzionalità: quello relativo alla compatibilità tra normativa interna e normativa europea (decisione quadro 2004/757 GAI), e quello relativo ai limiti della decretazione di urgenza. Si è in attesa della fissazione delle altre udienze (a meno che non venga disposta trattazione congiunta in ragione della materia, art. 15 della Delibera 7 ottobre 2008 - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

    Fabio Valcanover
    Avocato di Trento.
    Ed in particolare di quella conseguente alla ordinanza della III Sezione della Cassazione Penale del 09.05.2013, num. 25554/2013, depositata l’11.06.2013. Quest’ultima, ricca di argomentazioni, pur riprendendo quasi in toto un aspetto delle due questioni di legittimità costituzionale, sottopone alla Consulta la Fini-Giovanardi solo in relazione alla illegittimità della modifica dell’apparato sanzionatorio (con pene equiparate per sostanze “leggere” e “pesanti”, con soglia minima di 6 anni di reclusione) mediante legge di conversione di decreto legge. Il tutto all’indomani della lettera del Presidente della Repubblica sulla necessità di limitare gli emendamenti in sede di conversione dei decreti legge, inviato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22.02.2012 (in precedenza, messaggio 29.03.2002). In ordine al contraddittorio avanti alla Consulta, e ai soggetti che parteciperanno all’udienza, si pongono alcune questioni relative al contenuto del loro intervento.

    Infatti: 1) la legge 11 marzo 1953 n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, prevede, all’articolo 20, 3° comma: “Il Governo anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto”. Interviene, pertanto, avanti alla Corte Costituzionale, il Governo, un organo collegiale. 2) la legge 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduce due argomenti di riflessione. Da un lato, l’articolo 2 sotto il titolo “Attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri” prevede come “Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo”; dall’altro, l’articolo 5 lettera f) individua il terreno di agibilità politica che si può percorrere in materia. Infatti: alla lettera f) dell’art. 5 della L. 400/1988 si legge come “(Il Consiglio dei Ministri)… esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del governo”. In previsione delle udienze, mi pare tutto questo possa essere un buon argomento per chiedere al Governo come intenda muoversi, e se e come le proclamazioni di volontà di intervenire sulla legge Fini-Giovanardi e sullo scempio che produce possano trovare un primo segno concreto.

  2. #2
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    Chiedo al gentile Avvocato quali possibili scenari si prospettano nel momento in cui sia accertata l'incostituzionalità di questa "legge".

    Grazie.

  3. #3
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    Cari amici io credo che sarebbe opportuno che la Corte Costituzionale fissasse anche la discussione della questione sollevata dalla Corte di Cassazione, che in modo articolato e diffuso ha affrontato la questione della delegazione di urgenza.
    Vale a dire che sarebbe meglio che la consulta non si soffermasse solamente sul pur importante punto dato dalla problematica relativa all'equiparazione delle pene, ma oltre ad essa esaminasse anche la regolarità procedurale dell'iter con il quale la L.49/2006 e' stata promulgata .
    Rimane impregiudicato, comunque, il tema della coltivazione.

  4. #4
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    Grazie della gentile risposta.

    Ad ogni modo credo sia importante capire cosa potrebbe comportare l'eventuale incostituzionalità della fini giovanardi anche per il solo punto preso in considerazione.

  5. #5
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    Beh si ritornerebbe alla distinzione fra droghe leggere di droghe pesanti....che non è una distinzione da poco!

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. Zaina Visualizza Messaggio
    Rimane impregiudicato, comunque, il tema della coltivazione.
    Beh se viene considerata di nuovo una droga leggera come l'alcol io potrò auto produrre giusto??? Perché oggi giorno nessuno mi vieta di farmi la mia grappa o il mio liquore, sbaglio???
    Loro mi dicevano "non calpestare l'erba"
    Loro mi dicevano "non coltivare l'erba"

    Il mio primo ciclo, a cui consigli e pareri fanno molto piacere.... ;)
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  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da iClyde79 Visualizza Messaggio
    Perché oggi giorno nessuno mi vieta di farmi la mia grappa o il mio liquore, sbaglio???
    sbagli e di grosso

    Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.
    http://parlamento16.openpolis.it/att...mento/id/36511

    Dalle medesime motivazioni nasce il presente disegno di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima
    Se non al primo ciclo, già al secondo o al terzo quasi tutti riescono al ottenere buoni risultati con la tecnica classica. Quei pochi che non ci riescono è meglio che tornino piuttosto a spender i loro soldi dagli street-pusher.
    MrNatural

  8. #8
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    Si... Si... Si! Hai ragione!! Deduzione mia stupida data dal fatto che ho sempre visto persone farsi grappa e vino a volontà ma non calcolavo che rimane un monopolio di stato quindi intoccabile!!

    Certo è lasciato fare liberamente a tutti perché ormai l'alcool è una cosa comune per tutti!
    Sogno il giorno in cui anche per la canapa sarà così....
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