Originariamente Scritto da
Avv. Zaina
Vedo che si rende necessaria una precisazione inequivoca.
Il DPA è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008.
Vale a dire come potete rilevare nel file che allegherò a questo mio post, che l'atto che istitusice il DPA non ha alcun collegamento diretto e simbiotico con la L. 49/2006.
E' innegabile che il concepimento di tale strumento rientra nell'evoluzione proibizionista che ha avuto il suo acme con la L. 49/2006, ma è altrettanto vero che il DPA è una struttura che bene potrebbe essere modificata per scopi che come sostiene Corleone individuino linee di intervento e obiettivi condivisi da un mondo vasto, di servizi pubblici e del privato sociale, di operatori e di consumatori, di giuristi e di amministratori.
Dunque se il DPA non viene smantellatato come si chiede (non a torto) in questo topic, non è ravvisabile alcun abuso di ufficio, proprio perchè la destrutturazione dell'ente non costituisce conseguenza dovuta e diretta della sentenza della Corte Costituzionale.
Piuttosto, va detto che si dovrebbe intervenire approfonditamente sugli artt. 2 e 3 del DPCM 2008, così da mutarne sostanzialmente sia gli scopi essenziali da perseguire, sia la struttura.
Rimanendo inalterato, in questa fase il DPA costituisce esclusivamente un ente di dubbia utilità, che permette in modo anomalo di sviluppare politiche indiscriminatamente antiprobizioniste, in presenza di una precisa evoluzione sia normativa, che culturale.
E' evidente che il DPA risente dell'incidenza delle scelte e degli orientamenti dell'On. Giovanardi e che sia un'espressione - ahimè - coerente di tale indirizzo.
Ciò non di meno, ribadisco, l'unico modo che credo sia serio e concreto, dovrebbe essere quello di una proposta di legge mirante a modificare i termini che ho già espresso, sottraendolo dall'orbita della Presidenza del Consiglio e posizionandolo all'Interno del Ministero di Giustizia.