Allora con ordine.
La possibilità di sottoporre una persona a perquisizione anche per strada, senza motivi concreti e sulla base di un mero sospetto e' prevista dalla L. 152 del 1975 (Legge Reale), mi pare all'art. 5.
Su tale presupposto si effettuano controlli nei confronti di chiunque, senza necessità per le ff.oo. di giustificare i propri eventuali sospetti.
Ovviamente vi possono essere (e vi sono state a suo tempo) forme di grave abuso, perché non vi erano ragioni plausibili per procedere.
Altrettanto ovviamente, se la perquisizione personale si conclude con esito positivo (nel senso che venga rinvenuto dello stupefacenti), le ff.oo. possono in forza dell' art. 103 DPR 309/90 procedere a perquisizione locale nel domicilio o nell'abitazione e sue pertinenze della persona.
L'abrogazione della Fini-Giovanardi non comporta mutamenti, posto che questo tipo di procedura e' rimasta immutata.